Rassegna storica del Risorgimento
1820-1821 ; AUSTRIA ; DUE SICILIE (REGNO DELLE)
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1937
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1618
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1618
Leopoldo Samlri
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La notizia di questi provvedimenti giunse al principe di Metternich in Lubiana eon un certo ritardo, circa dieci giorni dopo, e tramite il Consolato austriaco in Bari che gli aveva segnalato come in crucila città fin dal 19 dello stesso mese fosse stato applicato il decreto in parola. ')
La reazione austriaca è immediata. Con sua nota,2) infatti, del 27 dello stesso mese, il Principe ordina al Luogotenente generale in Trieste di porre sotto sequestro tutti i bastimenti napoletani o siciliani che si fossero trovati nei porti imperiali o vi dovessero in seguito approdare. Spiegava il Ministro che si trattava di una misura di rappresaglia voluta espressamente dall'Imperatore, quale risposta al provvedimento già adottato e messo in vigore, a danno dei navigli austriaci, dal Governo napoletano.
Mostrava, infine, il Ministro, la sua meraviglia perchè il Governo di Napoli, con il quale l'Austria non si riteneva in guerra, fosse ricorso a simili misure. Quest'ultima parte della nota deve essere stata ispirata al Metternich dalla dichiarazione, un po' semplicistica anche se generosa, che il Parlamento costituzionale delle Due Sicilie credette necessario premettere al decreto del 17 febbraio circa il trattamento dei sudditi austriaci, russi e tedeschi, rimasti nel territorio del Regno.
Considerando che la Nazione delle Due Sicilie non ha verini motivo di disgusto con quella dell'Austria, che l'esercito austriaco non si avanza ad assalire il nostro territorio se non per errore del Gabinetto di Vienna e contro gli interessi veri e positivi del popolo austriaco, che in conseguenza il Regno delle Due Sicilie non è sfidato a guerra da questo popolo, ma dal Gabinetto medesimo; il Parlamento Nazionale decreta, ecc.
Art. 1. - I sudditi austriaci i quali vogliano rimanere nel Regno durante il corso della guerra, e vi osservino il contegno che loro è tanto naturale di uomini onesti, verranno trattati con tutte le attenzioni della ospitalità e riscuoteranno tutto il rispetto dei cittadini.
Art. 2. (Riguarda i russi ed i tedeschi).
Ar- 3> - 11 primo articolo non sarà di ostacolo a quelle misure d'embargo che potranno prendersi su legni austrìaci per la salvezza dei legni nazionali che si trovino ne* porti di quella Potenza.s)
0 II telegramma inviato a nome del Principe Reggente dal Ministero della marina napoletano alle autorità dipendenti era il seguente: 12 febbraio 1821. Sarà posto nn embargo su tutti i legni da guerra o mercantili di Bandiera austriaca, che si trovano attualmente o che potessero trovarsi ne* porti e nelle rade del Regno . (A. S, N., Ministero della marinai fase. 133).
a) A. S. T., fondo cit., n. 400 pr.
3) Alti del Parlamento, ecc., cit., voi. Ili, p. 444.