Rassegna storica del Risorgimento
1820-1821 ; AUSTRIA ; DUE SICILIE (REGNO DELLE)
anno
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1937
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pagina
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1627
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Vicende sul mare Ideila campagna austro-napoletana, ecc. 1627
Essendo questi, poi, gli umori intimi di gran parte di quei benemeriti cittadini che andavano in corso per il mare e degli altri che erano chiamati ad applicare il decreto d'embargo su riportato non stupisce che il Parlamento delle Due Sicilie, mentre accettava le offerte predette, si preoccupasse delle ripercussioni che tutto ciò poteva avere all'interno sull'ordine pubblico e sugli inconvenienti che poteva provocare in campo internazionale, abbia deciso, ad un certo momento, di regolare con apposita legge l'pntera materia delle prede di guerra. Naturalmente i tempi stringevano e non apparivano certo propizi per la preparazione e discussione di un progetto di legge ex novo su una matèria nella quale, per la sua natura stessa, venivano a riflettersi le più disparate tendenze della filosofia e della giurisprudenza. Ad evitare quindi una disputa che sarebbe potuta durare a lungo, il Dipartimento della marina si affrettò a riesumare una vecchia legge sulle prede marittime emanata nell'ottobre del 1807. Tuttavia ritenne opportuno di modificarla in più punti onde renderla, per cosi dire, consona alla nuova forma di Governo ed allo spirito dei tempi nuovi. In una relazione al Principe Reggente il Ministro della marina, Parisi, faceva notare la grande prudenza che i suoi collaboratori avevano messa nell'apportare modificazione alla citata legge, in quanto non tutte le questioni di diritto pubblico internazionale che si venivano a sollevare erano pacifiche e che, con provvedimenti innovatori temevano di offendere i principi della giustizia e il decoro del trono e della nazione. Il progetto di legge si divideva in 8 titoli e 74 articoli. Ma il Consiglio di Stato, al quale il progetto di legge in parola era stato trasmesso, per il parere, dietro disposizione esplicita del Reggente, lo rigettava proprio per quei motivi ideali che, pure, il Dipartimento della marina diceva aver tenuto presenti nella sua fatica di dare una più fresca veste alla vecchia legge.
La legge modificata ammetteva infatti in pieno il diritto di preda, lo riconosceva nei confronti dei legni di nazione nemica e di quelli che pure appartenendo a paesi neutrali, trasportassero armi, munizioni ed ogni sorta di utensili utili alla guerra, verso qualche porto nemico. Stabiliva inoltre la legge, ed in questo era una importante modifica rispetto alla vecchia legge, una serie di norme per quanto si riferiva alla ripartizione e liquidazione degli utili ricavati dalla vendita della preda. Ora tutto questo apparve al Consiglio di Stato inconciliabile con le esigenze della civiltà nuova e con una motivazione che merita di essere qui riportata, nella seduta del 26 febbraio 1821 dava parere contrario a questo progetto di legge.