Rassegna storica del Risorgimento

VIVARELLI TOMMASO ; PROCESSI ; STATO PONTIFICIO
anno <1937>   pagina <1766>
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Visto l'an. 921) del RegoUmeoto di 20 settembre IM2 sui dslmj, a eoli* poe casi concepito* ! sola eospinuiou* eoa giuramento, O sansa di dua e piÉ Individui di insorge cvnt U Sovrana, a 1 Slato * punita con la galera Io vfttu
VI*u>y a considerato tu t l'altro da vedenti a considerarsi*
Il Turno speciale medesimo nella latiioa Convinzione della propria atrinaia é scaso deU'ftft, 442 4 dal dialo Regolamento Organko a di Protodn/a Criminale d*d S novembre 1831 ha dichiarato, e dichiara costare in via generica dal tftvli contattati a andana prevenuto, a che In specie furono* O tono colpevoli dal delitto di cospirazione contro il Sovrano, a lo Stato i nominati
P. Toanuuo Vivarelii, P Stafano Locca, P. Gaetano Avcrardi, Ferdinando Porta, Lorenzo MBanrci. Clovaa Battista Lconori, Adami Petrarca, Bartolomeo Pirhf-1. Giuseppe Tonti, Francesco Antonio Carfagna, Antonio De-Vivj, Giuseppa Veccia Pietro JLconorì;
oonscgucntctnchlc In applicazione dell'enunciato art, 9S del Regolamento penale dal 20 settembre 1832, previa la conficca delie anni vetite, libri proibiti in niisallsisa ha ooadannato o conditami i ripetuti Porta, Milanesi, Lconori, Petrarca, Rubini, Tonti, Carfagna, DeVivi, Veccia a Leoni alla gelerai in vita* o vista l'Appendice al Regola mento Organico e di Procedura Criminale del S novembre 1831 art. 6, ha condannato, a condanna i suddetti P. Yivarcllì, Locca ed Avcrardi alla Casa ài Penitenza in Cornato alla cVunaiane di amU venti per ognuno da decorrere analogamente all'art. 29*) del Regolamento penala suindicato.
Ha dichiarato in pari tempo, o dichiara, che consta della colpabilità del delitto di cospirazione corno sopra a carico di Antonio Badi! nativo di Siena, su atanta che, non è rimasta stabilita a termini di leggala di lui permanenza di due mesi continuati, ne di tre interpolatamente nei Dominj Pontifici pria della patrariono del delitto ano.
Visto l'ari. S del più volte nominato Regolamento Penale.
*) Azi. 92 (Libro II, Uh, TI, Dei Delitti di lesa Maestà s) La sola cospirazione con giuramento, o senza, di duo o più individui di insorgere contro 0 Sovrano e lo Stato, e punita con la galera in vita .
*) Art. 441. - In caso di dichiarazione cha consti del delitto in genere, ai passa alle successive questioni anlla colpabilità spedale dell'accusato per decidere so è col­pevole, o non e colpevole o che non consta abbastanza se ala colpevole
Art. 442. Ad ognuna di tali questioni il Giudico e) tenuto a rispondere secondo riutixna convinzione della propria coscienza, e secondo l'impressione ricevuta dalla eoa ragione presso lo prove o gli indizi, ed indipendentemente dal numero materiale dei medesimi, che sono venuti a svilupparsi tanto dal processo scritto, quanto dalla discussione verbale, dalla riunione dai quali deve essenzialmente dipendere la pienezza o sufficienza della certezza morale che rimovo dal di lui animo ogni ragionevole esita­zione.
*) Art. 29 libro I, TSt. IV. <X>ellocxrco>tan/cscIadcntÌ ed attenuanti 0 delitto . e La carcerazione che eccede tre mesi deve essere considerata per comprenderla nella dorata della pena qualora si tratta di pena temporanea a.