Rassegna storica del Risorgimento
RAMORINO GEROLAMO
anno
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1937
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pagina
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177
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// processo del generale Ramorino 177
'"" Appena si è installato ne' suoi seggi, vengono aperte le porte al pubblico il quale inonda ad un tratto lo spazio che gli è destinato.
Il relatore consigliere cav. Garbiglia dà primieramente lettura del ricorso col quale il generale Ramorino supplicava S. M. per ottenere la cassazione della sentenza contro lui pronunciata dal Consiglio di Guerra del tre corrente maggio, allegando contro di essa i seguenti motivi: incompetenza del Tribunale; falsa applicazione della legge; eccesso di potere. Espone il Relatore aver S. M. ordinato che la supplica fosse sottoposta al Supremo Magistrato, e dà quindi lettura di alcuni documenti relativi al processo; ossia le due lettere del generale maggiore al generale Ramorino, con le quali gli ingiungeva di occupare colla sua divisione una forte posizione alla Cava e di rompere il ponte di Mezzauacorti; legge quindi l'interrogatorio e le deposizioni dello stesso generale maggiore, nonché Pesame del generale Ramorino e la sentenza contro di questo profferita dal Consiglio di Guerra radunato sotto la presidenza del maresciallo Barone Sallier Della Torre il 3 del corrente maggio.
L'avvocato Brofferio, uno dei difensori di Ramorino, comincia daH'accennare alle dolorose circostanze che dettero origine al processo, ricordando la fatale battaglia nella quale soggiacque un popolo e si infranse una corona; egli dice che si volle versare sopra il capo di uno solo tutto il carico di tanta sventura; ciò crede esser colpa della agitazione degli animi e dei tempi; e soggiunge ringraziar egli il Cielo il quale permette che la sapienza del Supremo Magistrato possa riparare la sentenza pronunciata contro il generale Ramorino. A ciò egli osserva non essere contrario l'art. 14 del R. Editto dell'ottobre 1847, col quale si stabilisce che in vermi modo non saranno soggette a cassazione le sentenze pronunciate da qualsiasi Tribunale Militare in tempo di guerra, perchè egli afferma non essere noi in tempo di guerra; la capitolazione del 25 marzo passato essere una convenzione di pace; la guerra essere un atto che suppone le ostilità mentre che l'armistizio è appunto una cessazione di esse. Il professore Saracco, altro dei difensori, sostiene pure la sentenza non essere stata emanata in tempo di guerra. Afferma doversi nella guerra distinguere il diritto dal fatto: non esservi guerra durante la tregua, e perciò non potersi dire emanata in tempo di guerra una sentenza emanata in tempo di tregua;, osserva essere le ostilità sospese a tempo indeterminato, e (ripetendo che la sentenza contro il generale Ramorino non venne pronunciata quando la guerra era in atto) conclude essere la medesima soggetta a cassazione.