Rassegna storica del Risorgimento

RAMORINO GEROLAMO
anno <1937>   pagina <178>
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Tancredi Galimberti
Soggiunge l'avvocato BrofFerio: la convenzione del 25 marzo non essere un semplice armistizio, ma un. atto di pace che sospende la guerra; armistizio, dice egli, essere quello che lascia le cose nello stato in che si trovano all'atta in che desso viene concluso; egli vede ora invece le cose ben mutate; i due eserciti che prima si combattevano in campo occupare ora e difendere insieme la prima fortezza dello Stato; ove prima tuonava il cannone, ora intendersi amichevoli sensi; la durata dell'armistizio essere indefinita, già quasi due mesi essere trascorsi in tale pacifica condizione; ricorda alcune parole della circolare dello attuale Presidente del Consiglio dei Ministri agli elettori di Strambino, nella quale è detto che la guerra è oramai impossibile; cita le parole stesse colle quali s'intesta l'atto dell'armistizio, come preliminare di pace; quando il Re, egli dice, ha data la sua parola d'onore che conclu­derà quanto prima un definitivo trattato di pace, chi metterà in dubbio se debbasi o non questo dir tempo di pace ? Ricorda le parole pronun­ciate in Parlamento; quando vi fu data lettura della convenzione del­l'armistizio il deputato Lanza vi dichiarava: non essere quello un armistizio, ma una vergognosa capitolazione che ci carica di catene; il Ministro Pinelli diceva: riguardarlo come capitolazione preliminare di pace; il deputato Sineo affermava: essere quella una pace definitiva; ci si dice, conchiude egli, che noi siamo in tempo di guerra, e siamo in tempo luttuosissimo di pace.
L'avvocato cav. Franchini si unisce ai suoi colleghi. L'avvocato BrofFerio aggiunge essersi trascurato nel processo del generale Ramorino: la più. grande guarentigia che la legge accorda in simili giudizi, la processura orale ed i pubblici dibattimenti; perciò riconoscere nel caso presente un vero eccesso di potere; afferma non essersi nem­meno fatto constare della persona dell'accusato. Ricorda poi la parola scientemente adoperata nella legge, laddove parla della omis­sione di ordini ricevuti in guerra, e dimostra nelle speciali circo­stanze nelle quali si trovava il Ramorino la sua condotta sia giusti­ficata dalla sua situazione. Osserva, come distante 20 miglia dal Quartiere Generale, si ritrovasse il medesimo privo di ordini da 4 giorni, in presenza di un nemico assai superiore di forze, obbligato dalle circostanze a modificare gli ordini già ricevuti. Ricorda esempi di fortunate e lodate contravvenzioni agli ordini avuti commesse in consimili circostanze da distinti generali dell'esercito francese: Desaix con una disobbedienza vinceva a Marengo; Grouchy a Waterloo colla sua irremovibile ubbidienza cagionava invece la grande sventura della Francia.