Rassegna storica del Risorgimento

RAMORINO GEROLAMO
anno <1937>   pagina <192>
immagine non disponibile

102 Tancredi Galimberti
fortuna . Però di questa opinione non fu la Consulta Lombarda e la fortuna fu un disastro.
Quindi per coneludere, se di tradimento nel senso proprio della parola non è manco a parlarne, la disobbedienza, cosciente nel sapere di fare cosa contraria ai precisi ordini ricevuti, fu dimostrata (sia pure con una . bestiale proce­dura) a pieno.
Àncora oggidì il Codice penale militare al n. 7 dell'art. 72 commina la pena capitale
a ehi avrà esposto con tm l'atto od omissione l'esercito od una parte di esso a qualche perìcolo, od avrà impedito il buon esito di una operazione militare o in qualsivoglia modo avrà tolto o tentato di togliere all'esercito o ad una parte di esso alcun mezzo di agire contro il nemico od avrà facilitato a questo il modo di meglio difendersi o maggiormente nuocere.
Perciò ancor oggi la condanna severissima sarebbe giusta. E il caso di un perdono non c'era, perchè avrebbe suonato scandalo; mentre invece mio padre stesso mi raccontava quanto bene avesse fatto il severo esempio dato, che ristabilì la disciplina, rinforzò il sentimento della giustizia e liberò l'esercito da ogni spirito fazioso; e la mancanza di quest'ul­timo ha formato e forma sempre la sua gloria più bella e lo condusse in definitiva alla vittoria.
H giudizio di Carlo Pisacane, di parte repubblicana, che lo battezzò addirittura, un assassinio (!) non conta: e così il malo esempio del non punito generale Sommariva, colpe­vole solo .d'ime fatcte, d'uno sbaglio, come lo definì lo stesso re Carlo Alberto nella sua lettera al generale Da Bormida il 30 agosto 1848.,}
l) Il maggior generale <TAix di Sommariva* uomo (afferma lo storico F. Pi-nelli) che nella lunga sua carriera e pendente la guerra aveva dato prova di fermezza troppa per poter essere mai revocata in dubbio la sua fedeltà agli ordini ricevuti, assalito da forze superiori d'assai e fulminato cosi dai cannoni nemici che gli ufficiali artiglieri nostri dichiararono essere impossìbile ogni resistenza, udito il parere del