Rassegna storica del Risorgimento

GORIZIA
anno <1937>   pagina <477>
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Gorizia ottocentesca, ice.
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teatro col porre in ridicolo e vilipendere il titolo di Barone, calcando queM.ii parola ripn-t ole volte e marcandola in guisa da eccitare il riso o l'applauso del pubblico, applauso che viene dal medesimo anche ampiamente impartito.
Di più allorquando leggeva il diploma di Barone, aggiungeva alla parola Imperatore l'epiteto: per grazia di Dio abhcncbè queste parole fossero cancellate dall'autorità revisoria.
Il capo dell'i, r. pretura politica de Bosizio,'assistito dall'attuario conte Alfonso Manzano, condannava per tale contravvenzione, pre­vista dall'ordinanza del Ministero dell'interno del 25 novembre 1856 (ordine teatrale), art. 8 avuto pure riflesso dell'art. 266 del Codice penale, Cesare Vivarelli del fu Giuseppe, nato a Venezia, d'anni 28, cittadino romano, ammogliato ed incensurato, alla multa di fiorini 4, dopo avergli impartito un severissimo rimprovero.
La motivazione di tale decisione era questa:
Il fatto, nonché la recita dell'incolpato sono provati mediante la deposizione dell'i, r. Commissario di polizia teatrale, nonché mediante la parziale confessione del­l'incolpato. Ammesso anche che il capocomico Vivarelli nel mentre marcava sì segna­tamente la parola Barone non abbia avuta alcuna prava intenzione di offendere con ciò il barone Formentini, e non sia stato guidato da spirito di partito contro la nobiltà, come egli si giustifica, ma che abbia pronunciata la parola Barone come lo richiedeva il corso del discorso e non altrimenti, ciò non per tanto la maniera colla quale egli pro­ferì il titolo di Barone ed i gesti erano sì sprezzanti ed allusivi, che la giustificazione del Vivarelli ed i punti in essa contemplati possono bensì ritenersi come mitiganti, ma non però atti a scioglierlo dall'accusa, tanto più che l'applauso insorto dimostrò a sufficienza che il pubblico ha molto ben interpretata l'intenzione dell'attore.
La giustificazione del Vivarelli riguardo alle parole da lai proferite per grazia di Dio non può essere considerata, poiché queste parole appariscono cancellate dall'autorità.
La solenne promessa del Vivarelli or fatta, di ovviare in avvenire ogni espres­sione o gesto allusivo, e la sua condotta antecedente sono circostanze mitiganti. Nel proferire la Sentenza si ebbe riflesso alle circostanze mitiganti nonché agli scarsi mezzi di sussistenza dell'incolpato.
Venuta a conoscenza del popolo la condanna pecuniaria del Viva­relli, l'ignota musa popolare goriziana, fece sorgere, come per incanto, dei versi che venivano cantati sul motivo d'una canzonetta del reccardiniano
Facanapa:
Vara che casa, con guanti camini, Vara che cana {tuba) che ga Formentini! Cana, cana, canal Vara che cana ontolada, Gite vorìa una savonada Con tre fanti de savori!