Rassegna storica del Risorgimento

GORIZIA
anno <1937>   pagina <824>
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Ranieri Mario Cassar
in forza d'uno speciale atto di grazia sovrana, di che però fino allora nulla gli constava.
Ma dato pure questo caso, in nessun modo il Favetti avrebbe potuto ritornare al posto di segretario comunale, essendone assolu­tamente escluso dalla legge. Il paragrafo 26, del codice penale, contenere gli effetti che derivavano da qualsiasi condanna per crimine; tra questi v'era pure quello della perdita di qualsiasi pubblico impiego o ser­vizio, nonché l'inabilità di ricuperarlo senza una speciale grazia dello Imperatore. In vista del chiaro tenore della legge, riusciva inammissibile l'istanza del Favetti, che pertanto doveva senz'altro venire respinta.
Sembrava quindi al commissario imperiale cosa impossibile che il Consiglio comunale volesse ciò nonostante prenderla in considera­zione. Se ciò pur fosse, egli avrebbe dovuto ancora osservare, che il Favetti era stato condannato per crìmine d'alto tradimento, per cui non vi dovrebbe essere alcuno a desiderare, che il Consiglio, intraprendesse atti o prendesse deliberazioni, le quali da ognuno sarebbero state giudicate come una dimostrazione ostile al Governo.
Su ciò il relatore dott. Dellabona dichiarava, di proporre in riguardo alle argomentazioni ch'erano state svolte dal commissario imperiale, l'ordine del giorno.
S'alzava quindi il dott. Pajer per esporre, essere indicato di sotto­porre l'oggetto a più profondo e maturato studio e di demandarlo quindi al comitato per gli affari interni, restando libero il podestà di fissare eventualmente un termine per la presentazione delle relative proposte.
U commissario imperiale all'incontro faceva osservare che mediante tale proposta verrebbe ammessa la possibilità, che il Consiglio desse luogo alla domanda del Favetti, il che non era ammissibile in vista del chiaro tenore della legge. Essere libero il Consiglio nelle sue deli­berazioni, quindi anche in quel caso; dovere però il Commissario impe­riale assicurare nel medesimo tempo, che se quelle deliberazioni aves­sero da riuscire contrarie alla sua opinione, egli avrebbe in quello stesso giorno fatto analogo rapporto e proposta al luogotenente. Che tale pro­posta avrebbe recato spiacevoli conseguenze per il Consiglio e quindi per i mandanti stessi, era facile il comprendere.
Dopoché il dott. Deperis aveva interpellato il Commissario impe­riale se anche il solo demandare l'oggetto ad un comitato sarebbe stato interpretato nel senso che si avesse voluto entrare nel merito dell'istanza e avutane affermazione, scambiate ancora alcune osserva­zione del dott. Iona col commissario imperiale, la seduta veniva sospesa per dieci minuti.