Rassegna storica del Risorgimento

RICASOLI BETTINO
anno <1937>   pagina <1087>
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Dottrina e politica ecclesiastica di Bettino Jticasoli 1087
Deplora infine la tendenza al proselitismo, molto intensa
in Svizzera ed alla figlia adorata così scriveva:
distingui gli errori del cattolicesimo dalla sua essenza, deplora le inva­sioni delle umane passioni; cerca di tenerne netto il tuo spirito, ma non per questo non abbandonare la confessione dei tuoi padri. Fuggi la Teologia ed i Teologi di ogni setta. Non partecipare ad altro culto che al culto di famiglia e pubblico nelle Chiese cattoliche. L'Italia avrebbe bisogno oggi d'altro che di un nuovo scisma quello religioso.1)
Ritorna come un leit motiv in tutto il suo pensiero que­sta idea basiliare: devozione alla dottrina di Cristo, desiderio di uniformare la vita dei singoli, degli Stati e perfino della Chiesa (e qui si potrebbe pensare all'assurdo) alla purità delle massime evangeliche.
Continuava a seguire le alterne vicende della politica ita­liana, dopo quel soffi. di ebrezza che si era così rapidamente esaurito ed osservava come ormai la Chiesa, preoccupata ed allarmata, si fosse definitivamente alleata col dispotismo restau­ratore. Un concordato le cui trattative risalivano al 1848, ridonava in Toscana all'Autorità ecclesiastica la competenza delle cause matrimoniali e beneficiarie, il che a lui apparve come un altro considerevole passo indietro nella conquista dell'agognata separazione, e come un aumento dell'ingerenza clericale.2*
La dolorosa' perdita della moglie e il matrimonio della figlia riportarono in Ricasoli di nuovo il desiderio di viaggiare, di apprendere principalmente le ultime innovazioni tècniche nel campo agricolo, di meditare, palpitando, sui fatti d'Italia.
1) Lettere e documenti, voi. II, 6 agosto 1850, n. 200.
2) Il Concordato toscano del 25 aprile 1851 (A. M. BETTANINI, Il Concordato in Toscana, Milano, 1933} fu concluso per provvedere di comune accordo al iene del Granducato . Esso modificò gualche punto della legislazione toscana, come quello della libertà di azione dei vescovi riguardo alle loro comunicazioni a Roma e quello importantissimo degli sponsali, ma per tutti gli altri rapporti che il Concordato non aveva regolato, lasciò sussistere le norme del diritto canonico assunto come diritto dello Stato il cne ha fatto concludere al Bcttanini che,, anche dopo il Concordato, e il sistema dei rapporfii'fra Stato e Chiesa in Toscana si poteva qualificare, giuridica­mente, come un sistema di' unione .