Rassegna storica del Risorgimento
RICASOLI BETTINO
anno
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1937
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Pietro Gismondi
8. Ed in questo secondo periodo della vita del Governo provvisorio Toscano furono iniziate, con mano ferma, sotto l'impulso moderatore del Ricasoli e quello giurisdizionalista del Salvagnoli, le riforme legislative più importanti in materia ecclesiastica. Il 21 gennaio 1860,1} un decreto aboliva le decime parrocchiali, che dovevano essere considerate null'altro che un triste ricordo di tempo infelici. Si può facilmente immaginare quale reazione sollevasse questo decreto abolitivo, specialmente nel basso clero, tanto più che come appare dai documenti dell'epoca, sembra non fosse stata disciplinata, con la dovuta regolarità, la riscossione prevista a beneficio di ciascun congruato. Suppliche e proteste cominciarono a piovere al Ministero per gli affari ecclesiastici ed in un libello pubblicato a cura del sacerdote Carlo Sancasciani,2) sono analiticamente esaminate le condizioni, tutt'altro che allegre, dei titolari delle parrocchie dopo l'abolizione e sono considerati alcuni problemi di carattere pubblico ed assistenziale, che in verità il Governo non avrebbe dovuto dimenticare. Ma dopo pochi giorni ben altra reazione doveva provocare il decreto 27 gennaio 1860 col quale veniva annullata la convenzione 5 aprile 1851, conclusa fra Leopoldo II di Lorena e la Santa Sede e gli atti da essa convenzione derivati.3*
*) II Governo considerando che le decime parrocchiali sono un resto di tempi infelici e danno occasione di frequenti dispute tra il curato ed i parrocchiani decreta:
Art. 1. Le decime parrocchiali a carico dei singoli possidenti sono abolite.
Art. 2. Ciascun congruato percepirà la decima della Depositeria nella somma stabilita del campione delle parrocchie, conservato nello Archivio 'del Ministero degli affari ecclesiastici. (In Leggi e Bandi del Governo Provvisorio di Toscana, voi. II, doc. XLVI).
2) Quattro parole stili* attuale condizione dei parroci delle campagne per CABLO SANCASCIANI, in carte Bianchi-Ricasoli (busta P., ins. C.fasc. 2). Archivio di Stato, Firenze.
3) Considerando chela convenzione conclusa il 25 aprile 1851 fra S. A. Leopoldo II e la Corte Romana, in violazione del diritto pubblico e ecclesiastico della Toscana, osservato costantemente per più. di un secolo senza offesa del dogma e dei principi fondamentali della Religione cattolica, oltre ad essere mancante d'intrinseca validità, perchè non sottoposto all'approvazione del Parlamento a forma dello Statuto non abolito neppur difatto in quel tempo, era esclusivamente personale a Leopoldo II e perciò non poteva estendersi ai successori nella sovranità: considerando che la Córte di