Rassegna storica del Risorgimento

RICASOLI BETTINO
anno <1937>   pagina <1099>
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Dottrina e politica ecclesiastica di Bettino Ricasoli 1099
Il decreto fu accompagnato da una circolare nella quale il Mi­nistro per gli affari ecclesiastici esponeva le ragioni principali che avevano spinto il Governo a negare valore giuridico al Concordato del 1851. Indipendentemente dal fatto, osservava il Ministro
che non. poteva continuare ad avere efficacia 'una convenzione stipu­lata con la Corte di Roma, che si era rifiutata di riconoscere il nuovo ordine politico stabilito in Toscana dopo il 27 aprile 1859, che aveva troncato ogni relazione religiosa col Governo stesso, che voleva lasciare vacanti tre Vescovati, che continuava a negare 1* investitura ai parroci e ai beneficiati nominati dal Governo per diritto di R. Patronato, non poteva avere validità un Concordato stipulato, per ragioni personali, da un Principe decaduto senza il costituzionale consenso delle assemblee legislative.
La circolare concludeva infine chiarendo che lo Stato, tor­nando al suo saggio esperimentato diritto ecclesiastico, non* ritornava alle grettezze dispotiche dei cessati governi austriaci, né ad opprimere i sudditi, né a continuare il servaggio d'Italia.
Il presente Governo della Toscana vuol che lo Stato sia religioso, ma indipendente e che la religione cattolica goda di tutta la libertà che
Roma, prescindendo da ogni altra ragione, non può mai pretendere il mantenimento della predetta convenzione del 1851, per avere troncato dopo il 27 aprile 1859 ogni relazione ecclesiastica e civile col Governo Toscano, consigliando perfino i vescovi ad astenersi da ogni at to di recognizione dell'autorità del Governo nella collazione dei bene­fici di patronato regio, e per avere inoltre riconosciuto solennemente come sovrana della Toscana la Dinastia Lorenese, e permesso che in Roma si facciano dal suo rappre­sentante atti di ribellione e di ostilità contro il Governo medesimo: considerando che questi stessi motivi di risolubilità ed ineseguibilità della convenzione stipulata il 25 aprile 1851, sono efficaci ancora contro gli atti cnianatiin esplicazione di quella, decreta:
Art. 1. Sono dichiarate risolute e perciò non altrimenti eseguibili o) la con­venzione conclusa fra S. À. Leopoldo II e la Corte di Roma nel dì 25 aprile 1851 ; b) la circolare ai vescovi del detto giorno relativa aìVexequatur e) l'altra circolare ai vescovi del detto giorno relativa alle affissioni esterne; d) le istruzioni del 25 agosto del 1851 per l'esecuzione dell'art. 3 della detta convenzione; e) le istruzioni del 28 dicembrel851 per l'esecuzione dell'art. 14 della detta convenzione; /) i punti concordati fra l'I. e R, Governo Toscano e la Santa Sede nel dicembre 1854, approvati sovranamente nel di 11 maggio 1851.
Art. 2. Per conseguenza le leggi e le consuetudini del giure pubblico eccle­siastico toscano .anteriori al 25 aprile 1851 sono ristabilite in pieno vigore.
Art. 3. U Ministro per gli affari ecclesiastici è incaricato dell'esecuzione, etc F.to II Presidente del Consiglio dei Ministri, Ricasoli.
(Leggi e Bandi del Governo di Toscana, voi. II, doc. LXIII).
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