Rassegna storica del Risorgimento
RICASOLI BETTINO
anno
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1937
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pagina
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1109
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Dottrina e politica ecclesiastica di Bettino Ricasoli 1109
associazioni. Necessità quindi di trattare le società ecclesiastiche e religiose quali società private. La loro attenzione era evidentemente rivolta agli Stati Uniti d'America, dove nessuna religione chiede allo Stato né protezione speciale né privilegi; ognuna vive, si svolge, esercita la sua missione sotto la tutela della legge comune; e la legge ossequiata egualmente da tutti, garantisce a tutti una gran libertà.11
E con queste tendenze, con l'obiettivo di occupare Roma, pronto ad assicurare l'indipendenza del Sommo Pontefice, il Cavour si metteva all'opera, iniziando trattative e negoziati segreti con la Curia Romana e proponeva un Capitolato,21 che presentava, contrariamente alle precedenti dichiarazioni teoriche, tutti i caratteri di un concordato. Infatti, accanto alla rinuncia del potere temporale da parte della Santa Sede, c'era un accordo intorno a questioni giurisdizionali
1) Lettere e documenti. Rie. ai vescovi, voi. IX, n. 42.
z) Il Capitolato progettato dal Conte di Cavour.
Art. 1. - Il Sommo Pontefice conserva la dignità e l'inviolabilità e tutte le altre prerogative personali di Sovrano e inoltre quelle preminenze rispetto al Re e agli altri Sovrani che sono fissate dalle consuetudini.
I Cardinali di S. Romana Chiesa conservano il titolo di Principe e le onorificenze relative. Sono irresponsabili per gli atti che compiono nella qualità di consiglieri del Sommo Pontefice.
Art. 2. - Sarà assegnata al Sommo Pontefice una quantità di beni stabili e mobili tali, che fornisca un'annua rendita dì... ad Esso ed al Sacro Collegio. Questi beni saranno immuni da ogni tassa. Apparterranno al Sommo Pontefice il Vaticano ed alcuni altri palazzi; questi luoghi saranno considerati come non soggetti alla giuri-dizione dello Stato.
Art. 3. È stabilito il principio dell'indipendenza e della libertà della Chiesa e dello Stato. Per conseguenza:
a) H Sommo Pontefice conserva in ogni caso le sue Nunziature e manda legazioni inviolabili anche in caso di guerra;
b) Esercita in ogni forma canonica il suo potere legislativo, giudiziario, esecutivo; e) Ha libera comunicazione con tutti i vescovi e i fedeli e reciprocamente senza
ingerenza governativa;
d) Convoca e celebra a suo grado ogni maniera di concini e di sinodi;
e) I vescovi nelle loro diocesi e i parroci nelle loro parrocchie sono parimenti indipendenti da ogni ingerenza governativa nell'esercizio del loro ministero e nella amministrazione dei Sacramenti;
/) È libera la predicazione, la stampa, l'associazione, l'insegnamento ecclesiastico purché non offendano l'ordine pubblico.
Art. 4. - Lo Stato, rispettando hi libertà della Chiesa, non porge in alcun caso ad essa il braccio secolare per l'esercizio dei suoi diritti spirituali. Nei rappòrti