Rassegna storica del Risorgimento
RICASOLI BETTINO
anno
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1937
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pagina
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1110
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ino
Pietro Gismondi
ecclesiastiche, il che costituisce, come ha notato lo stesso Francesco Scaduto,1* l'essenza dei concordati.
Ma Cavour, anche a costo di dare l'impressione di opportunismo politico, voleva ad ogni costo raggiungere la meta. H teorico, il giurista, che egli non era, dovettero cedere all'uomo politico, qual egli era gigante.2)
Bettino Ricasoli, succeduto alla morte del Cavour, nella Presidenza del Consiglio dei Ministri nel giugno 1861, non rinunciava davvero a quei principi ed indirizzava la politica ecclesiastica del Governo, formalmente sulla falsariga della formula Cavouriana, ma in realtà premettendovi quel suo particolare punto di vista, di volere cioè non solo la Chiesa libera, ma riformata. Il 1 luglio 1861 dal banco dei Ministri illustrava le sue direttive:
Si noi vogliamo andare a Roma, Roma separata politicamente dal resto d'Italia durerà centro d'intrighi e di cospirazioni, andare dunque
temporali 21 clero* come ente morale, e gli individui che ne faxmo parte, sono soggetti alle leggi generali dello Stato come ogni altro cittadino.
Lo Stato non riconosce la personalità civile di alcuna corporazione religiosa.
Art. 5. La nomina dei vescovi sarà fatta con un sistema elettivo nei modi da combinarsi. Lo Stato rinuncia a qualunque diritto su tale materia, tranne un veto in casi gravi.
Per la prima volta però la nomina alle sedi vacanti si farà di concerto fra il Re e il Sommo Pontefice.
Art. 6. Sarà assegnata nel Regno d'Italia tanta quantità di beni stabili e mobili quanta basti al mantenimento e decoro dell'Episcopato, dei Capitoli* delle Cattedrali, dei Seminari e del Clero avente cura di anime.
Le Diocesi si calcoleranno sul numero di 80. Questi beni, una volta fissati, pagheranno le tasse pubbliche ma saranno dipendenti solamente dal Clero senza alcuna specie di sindacato civile.
La quantità dei beni, per la parte che sono stabili, non potrà venire aumentata senza l'assenso del Governo. Inoltre il Governo pagherà una pensione vitalizia ai membri delle corporazioni disciolte.
Art. 7. - Ogni legge, concordato, contrario alle disposizioni del presente capitolato, si intende abolito.
Art. 8. Questo articolo dovrà esprimere come il Sommo Pontefice rinunzi al dominio temporale e riconosca, per quanto lo riguarda, il Regno d'Italia. 22 concetto vuol essere espresso, essendo la rinuncia al dominio temporale il corrispettivo di tutte le concessioni che si fanno nella parte spirituale.
i) SCADUTO F., Le Guarentigie Pontificie, Torino, 1889.
2) SALATA, Per la storia diplomatica della questione romana, voi. I, p. 41 e seg., Milano, 1929.