Rassegna storica del Risorgimento

RICASOLI BETTINO
anno <1937>   pagina <1256>
immagine non disponibile

DOTTRINA E POLITICA ECCLESIASTICA DI BETTINO RICASOLT *
(continuazione e fine: ved. numero precedente)
11. - A questa lettera era allegato un progetto di Capi­tolato, 1} improntato totalmente ad un concetto di libertà, dove lo Stato, oltre a riconoscere al Pontefice le prerogative sovrane, si impegnava di rinunciare a qualunque ingerenza sulla nomina dei vescovi, al Regio Patronato sui benefici vacanti, di corrispondere alla Santa Sede una dotazione annua, d'accordo con le Potenze cattoliche.
J) Progetto dì Capitolato presentato da Bettino Bicasoli a Napoleone nel 1861.
Art. 1. Il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le altre prerogative della sovranità, ed inóltre quelle preminenze rispetto al Re ed agli altri Sovrani, che sono stabilite dalle consuetudini. I Cardinali di S. R. Chiesa con­servano il titolo di Principe e le onorificenze relative.
Art. 2. Il Governo di S. M. il Re d'Italia assume l'impegno di non frapporre ostacolo in veruna concessione agli atti che il Sommo Pontefice esercita (per diritto divino) come Capo della Chiesa.
Art. 3. Lo stesso Governo riconosce nel Sommo Pontefice il diritto d'inviare i suoi nunzi all'estero, e s'impegna a proteggerli, finché saranno nel territorio dello Stato.
Art. 4. II Sommo Pontefice avrà libera comunicazione con tutti i vescovi ed i fedeli e recìprocamente senza ingerenza governativa. Potrà parimente convocare nei luoghi e nei modi che crederà opportuni i concilii e sinodi ecclesiastici.
Art. 5. I vescovi nelle loro diocesi e i parroci nelle loro parrocchie saranno indipendenti da ogni ingerenza governativa, nell'esercizio del ministero loro.
Art. 6. - Essi però rimangono soggetti al diritto comune, quando sì tratti di reati puniti dalle leggi del regno.
Art. 7. Sua Maestà rinuncia ad ogni patronato sui benefizi ecclesiastici.
Art. 8. Il Governo Italiano rinuncia a qualunque ingerenza nella nomina dei vescovi
Art. 9. Il Governo medesimo si obbliga di fornire alla S. Sede una dotazione fissa ed intangibile in quella somma che sarà concordata.
Art. 10. - Il Governo di S. M., all'oggetto che tutte le Potenze, che tutti i popoli cattolici possano concorrere al mantenimento della S. Sede, aprirà con le potenze stesse i negoziati opportuni per determinare la quota per la quale ciascheduna di esse concorra nella dotazione di cui è parola nell'articolo precedente.
Art. 11. - Le trattative avranno altresì per oggetto di ottenere le guarentigie di quanto è stabilito negli articoli precedenti.
Art. 12. Mediante queste condizioni il Sommo Pontefice verrà col Governo di S. M. il Re d'Italia ad un accordo per mezzo dei commissari che saranno a tale effetto delegati.