Rassegna storica del Risorgimento
RICASOLI BETTINO
anno
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1937
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pagina
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1262
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1262 Pietro Gismondi
di libertà e di separatismo, propose arditamente di innovare tutta la parte riguardante l'amministrazione dei beni ecclesiastici.l)
Infatti la Commissione dichiarando di avere sentito viva ripugnanza a trattare la delicata materia sotto il punto di vista finanziario ed osservando che gli interessi che si riferiscono al diritto pubblico ecclesiastico ed alla religione appartengono ad una sfera assai più elevata, presentava il suddetto progetto con queste direttive:
Di tutte le relazioni possibili fra lo Stato e la Chiesa si è scelta quella dove l'uno e l'altra possono essere distinti senza essere separati assolutamente e vivere liberi ciascuno nella propria sfera, ma senza avere una assoluta indipendenza. Sicché la religione senza compromettere i suoi dogmi e le regole essenziali alla sua disciplina, sia tenuta a dare delle garanzie alla sicurezza dello Stato ed al libero esercizio delle leggi politiche e civili, mentre lo Stato, evitando di mescolarsi nelle materie di fede sulle quali non ha giurisdizione, può dare alla religione quell'appoggio tutelare del quale abbisogna ogn'altra istituzione.
Libertà e tutela, ecco quanto le religioni devono chiedere allo Stato e lo Stato concedere. La libertà per tutte le credenze affeziona egualmente ogni cittadino, qualunque sia la sua fede, allo Stato. Il solo intervento possibile, osserva ancora la Commissione, dello Stato ci sembra pertanto essere quello che ha il fine di assicurare a tutti egualmente il libero esercizio delle loro credenze, dando a tutti sicurezza eguale ed erigendosi a custode e istrumento della libertà. Però non dobbiamo dimenticare applicando questi principi alla Chiesa Cattolica, che essa esiste già nello Stato non come semplice e venerata istituzione, ma come un potere che vuole la supremazia sulle istituzioni politiche e civili e qui segue una requisitoria contro la distribuzione economica compiuta dalla Chiesa e contro le pretese politiche della medesima.
Per compiere ad un tempo la libertà dello Stato con quella della Chiesa anco nei rapporti delle istituzioni locali, occorre svincolare le proprietà ecclesiastiche ed a questo provvede la conversione; occorre rimuovere quella parte di clero ozioso che non ha precisa ragione di essere nella gerarchia ecclesiastica. Né ciò basta; a rendere la Chiesa
1) Rei. Corsi, 7 febbraio 1865, Atti parlamentari, leg. Vili, sess. 1864-65, 3 per., p. 4702 seg.