Rassegna storica del Risorgimento

RICASOLI BETTINO
anno <1937>   pagina <1266>
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Pietro Gismondi
Art. 3. Le costituzioni ed i canoni della Chiesa cattolica, ces­sando di avere autorità di legge nello Stato, sono considerati come rego­lamento o Statuto particolare di essa Chiesa; e per gli effetti civili, che ne derivano nelle relazioni reciproche tra i suoi componenti sopra a ciascuno di loro e la società religiosa nel Regno, possono essere invocati da coloro che fanno parte di questa dinanzi alle autorità e: ai Tribunali civili, in quanto non siano contrari al diritto politico e alle leggi dello Stato.
Art. 4. La Chiesa cattolica nel Regno provvede a se medesima col libero concorso dei suoi componenti e coi beni che le appartengono o possa legittimamente acquistare sotto le disposizioni e nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato.
Cessano quindi tutte le prestazioni a carico dello Stato, delle provincie, dei Comuni e dei privati imposte dal diritto canonico e civile e dai concordati, eccetto quelle derivanti da titolo oneroso e convenzionale.
Art. 5. I beni che appartengono ad istituti ecclesiastici o che possono legittimamente essere da loro acquistati, continueranno ad appartenere alla Chiesa, quand'anche gli enti ecclesiastici suddetti ora esistenti siano variati o diminuiti.
La destinazione dei beni degli enti in tal modo variati o diminuiti sarà fatto dalla Chiesa, secondo le norme dei suoi statuti a favore di altri enti ecclesiastici del Regno.
Art. 6. La Chiesa cattolica nel Regno non possederà beni immo­bili di mano morta salve le eccezioni, ecc.
I beni che attualmente compongono il patrimonio ecclesiastico saranno convertiti e liquidati secondo le norme del titolo seguente.
La parte relativa alla conversione e liquidazione dell'Asse ecclesiastico stabiliva che i vescovi che, nel termine di un mese, avessero dichiarato di volere assumere la conversione, avrebbero avuto in consegna i beni sia delle corporazioni soppresse che degli enti conservati, dei quali lo Stato aveva preso possesso e la parte del fondo del Culto proporzionale di beni degli enti soppressi con le leggi anteriori, con l'obbligo di alienare, nel termine di dieci anni, tutti i beni del patri­monio ecclesiastico, convertendo gli immobili in beni mobili e di corrispondere allo Stato in quote semestrali di 50 milioni