Rassegna storica del Risorgimento

RICASOLI BETTINO
anno <1937>   pagina <1270>
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Pietro Gismondi
Ma la norma che avrebbe dovuto rivoluzionare i futuri rapporti fra lo Stato e la Chiesa era quella dell'art. 3 che dava appunto una risposta al quesito, che poi anche la dot­trina posteriore continuò contraddittoriamente ad elaborare, quale posto avrebbe dovuto assumere il diritto della Chiesa nella sfera dell'ordinamento giuridico dello Stato.
I canoni e le costituzioni della Chiesa cattolica saranno considerati come regolamento o statuto particolare di essa chiesa e potranno essere invocati, in quanto logicamente non contrastino con le leggi dello Stato, per gli effetti civili che ne derivino nelle relazioni reciproche tra i suoi componenti e la società religiosa, dinanzi ai Tribunali (art. 3).
Articolo questo, che bene a ragione fu considerato fonda­mentale del progetto e che, come è facile notare, rispondeva pienamente ai principi teorici del separatismo, di quel sepa­ratismo di cui proprio il Ricasoli si era fatto tanto rigido sostenitore.
Abbiamo già osservato, come il problema dell'efficacia civile delle norme canoniche sia stato oggetto di vivaci dispute anche fra i dottrinari posteriori in tutto il periodo, che ormai comunemente si chiama preconcordatario. Fra le altre vanno ricordate le teorie di due illustri maestri, dello Scaduto e dello Jemolo. Mentre il primo X) ha sempre sostenuto che il valore delle norme canoniche, dopo la legge 13 maggio 1871, sia stato quello- di uno statuto di un'associazione, cioè avente il solo valore di una norma contrattuale fra i com­ponenti dell'associazione religiosa; lo Jemolo 2) ha negato che il diritto della Chiesa fosse, per la successiva legislazione, un semplice statuto dell'organizzazione ecclesiastica, ed ha esaurientemente dimostrato che il legislatore italiano del 1871
i) SCADUTO F., Diritto ecclesiastico vigente in Italia, seconda ed., Torino, 1894, p. 735 e seg.
2) JEMOLO A* C, Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano, in Archivio giuridico, 4a serie, voi, VI, 1924.