Rassegna storica del Risorgimento
RICASOLI BETTINO
anno
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1937
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pagina
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1289
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Dottrina e polìtica ecclesiastica di Bettino Ricasoli 1289
questione religiosa-morale se ne curava con molta tenuità, che l'unica cosa che premeva, in quel momento, al Ministero, era di frapporre una volta per sempre un'ostacolo all'intervento delle altre nazioni cattoliche sulla questione di Roma. Quindi la proposta del Ricasoli di scindere le due parti della leggei Per dare la prevalenza alla seconda, non poteva incontrare i consensi del Governo, che attribuiva invece proprio alla prima l'importanza politica maggiore.
Il Barone continuava ciononostante ad insistere con Bor-gatti, membro della Commissione parlamentare, perchè
tenesse sodo sul fare due leggi o almeno due parti distinte della stessa legge. In ogni modo la parte riguardante le guarentigie del Sommo Pontefice è cosa, diceva, per noi così indigesta, che mi costa un grande sforzo a pensarvi e mi è d'uopo persuadermi che lo imponga una premente ragione politica per accoglierne il concetto.
Come dunque si dovrà includere questa materia in una legge fondamentale dello Stato, in una legge che deve diventare una delle più feconde dell'organismo sociale nostro?
i) Lettere e documenti, voi. X, 1 gennaio 1871, n. 1049.
Che quella prima parte della legge 13 maggio 1871 non ottenne i consensi pieni, di una parte dello stesso partito liberale e degli amici più vicini a Ricasoli, lo dimostra nn articolo, sommamente critico, apparso sulla Nazione* che, com'è noto, era diretta allora da Celestino Bianchi, fedele discepolo del Barone.
... gli effetti mostrano che la Camera non pud compiacersi dell'opera sua. Speriamo che, quando la legge avrà avuto la seconda mano, 1* Europa debba fare miglior giudizio di noi. Per ora se dovessimo definire quel che il Papa sarà al seguito di questa legge non sapremmo dirlo davvero nelle relazioni con l'Italia. Il Papa è sovrano? Lo è e non Io è: è indipendente dalla giurisdizione dello Stato laico? Per certe cose si, per altre no: nelle prime c'è del soverchio, nelle seconde del difetto. Noi abbiamo dichiarato il Papa sacro e inviolabile al punto di applicare agli attentati contro la di lui persona le sanzioni penali che garantiscono la persona del Re. E fin qui è pari al Re. Ma è anche al disopra del Re: il Re non potrebbe impedire, senza porsi al disopra delle leggi, che la giustizia dello Stato esercitasse, occorrendo, il suo alto ufficio nella reggia; il Pontefice invece pud sbarrare a qualunque autorità del Regno le porte del Vaticano, di Laterano e di Castel Gandolfo. Nel suo domicìlio, nei suoi palazzi è più che Re, ma il Papa e anche al disotto del Re, cui pure è uguale e superiore. Sovrano nell'ordine dello cose religiose ed ecclesiastiche (e tale lo abbiamo riconosciuto) egli pud fare tutti gli atti del suo Ministero Apostolico, leggi, decreti, costituzioni, bolle, liberamente; sovranità nel suo più largo significato; ma non può pubblicarli; sovrano del mondo cattolico, se non in Roma e con un mezzo solo, la affissione alle porte delle Chiese di Roma; se tenesse un foglio ufficiale per le sue pubblicazioni, dovrebbe avere la licenza dal Procuratore Generale presso la Corte