Rassegna storica del Risorgimento
RICASOLI BETTINO
anno
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1937
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pagina
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1290
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Pietro Gismondi
Sul titolo secondo della legge si mostrava égli invece più soddisfatto, ed in realtà venivano applicate in quella parte, sia pure con le cautele dovute, alcuni dei principi del suo progetto di libertà; cosi l'abolizione totale del giuramento dei vescovi (art. 15), quella parziale déWexequatur placet (art. 16) e la norma che la cognizione degli effetti giuridici degli atti delle autorità ecclesiastiche era di competenza della giurisdizione civile, potevano trovare riscontro con il disposto degli articoli 2 e 3 del progetto, noto col nome di Borgatti.
Gli articoli suddetti e specialmente l'ultimo piacevano al Ricasoli, perchè estendendo la competenza dei Tribunali ordinari, alle controversie che potevano insorgere nella società religiosa, si toglieva alla Chiesa il carattere di pubblica istituzione, e si tendeva a farla ritornare ad essere quella che fa nei primi e più felici secoli del cristianesimo.
di Roma. Il suo cursore può quindi affiggere impunemente alle porte delle Chiese di Roma un interdetto, una bolla di scomunica contro il Regno; ma il Cardinale, il Preiato, il Parroco che ne dessero la lettura in quelle Chiese inter Missarum solennità, sarebbero processati. Ma almeno il Papa è veramente sovrano nei suoi palazzi dove non può entrare nessuno e per qualsiasi motivo, senza il suo consenso? E anche questo è vero e non è vero: perchè, sebbene sovrano, la legge gli ha dettato che specie di guardie può tenerci dentro: padrone di tenerci le guardie svizzere e le Nobili, non però le palatine. Ma se gli piacesse di tenere anche queste? La legge glielo vieta, ma si è però interdetto il mezzo di vietarle efficacemente: può quindi non tenerle in diritto, ma tenerle in fatto. Talché, in effetto, potrà veramente dirsi che nei suoi palazzi che non sono suoi e dei quali ha soltanto il godimento il Papa è veramente Sovrano? Dubiteremo anche di questo, perchè ha sì dalla legge il godimento del palazzo Vaticano, ma quella stessa legge ha pensato poi di prendersene una parte, quella nella quale esistono i Musei e la biblioteca Vaticana, e su cui eserciterà la sua giurisdizione il solo Ministero dell'interno (nel testo definitivo in verità questa eccezione fu opportunamente eliminata),
e Per altro dove è chiara e coerente la legge, è in ciò che concerne le questioni patrimoniali. Il Pontefice ha un'assegno annuo sul bilancio dello Stato di L. 3 milioni e pia: se non che dando da una parte si è preso dall'altra .
La legge inoltre dichiara che gli abitatori del Vaticano sono soggetti alle leggi dello Stato e hanno i doveri e godono i diritti dei cittadini: la Guardia Nobile dovrà pagare il debito della leva. La giurisdizione dello Stato sugli inquilini dello residenze pontificie è dunque indubitata: ma se uno muore la dentro, se i suoi1 eredi vogliono' che delle cose ereditarie si faccia l'inventario, che si assicurino con l'apposizione dei sigilli, il Pretore del futuro mandamento di Trastevere non potrà entrare in Vaticano, se il Papa non consente, e l'inventario non si farà e i sigilli non saranno apposti... J. (Giornale La Nazione-, 17 febbraio 1871, p. 1).