Rassegna storica del Risorgimento
FANTUZZI MARCO ; STATO PONTIFICIO
anno
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1938
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296 Luigi Bai Pane
stabilito di non porre alcun peso all'esportazione di quelle nazionali che dovevano anzi fruire di premi, mentre sull'importazione di quelle estere si dovevano imporre i dazi necessari per impedire ogni pregiudizio alle industrie dello Stato. I generi di consumo esteri erano da sottoporsi a dazi d'ingresso più o meno elevati secondo che si trattasse di generi di lusso oppure di generi di prima necessità. Per le merci che passavano attraverso lo Stato, senza essere in questo consumate, era preveduto un leggiero dazio di transito.
L'intento economico del legislatore è palese e dichiarato:! la riforma doganale di Pio VI segue le tendenze che già da tempo si erano manifestate nella legislazione e negli scrittori,l realizzando un sistema protezionistico.
Tuttavia tanto nell'enunciazione generica del chirografo pontificio, quanto nell'applicazione attuata con provvedimentia) del tesoriere della Camera apostolica incontriamo delle limitazioni che restringono la portata della riforma. Cito, per esempio, l'esclusione delle legazioni di Bologna e di Ferrara dal piano della riforma; l'applicazione di un dazio speciale per la città di Roma; la conservazione temporanea dei dazi sui generi di consumo prodotti nello Stato, tanto alle porte di Roma, quanto a quelle delle altre città provinciali.
La riforma inoltre presentava, com'è facile a comprendersi, gravi difficoltà di attuazione in uno Stato male organizzato dal punto di vista amministrativo. Al governo di Roma mancava perfino una conoscenza esatta delle provincie, nelle quali
1) Cfr. li. DAL PANE, Lione Pascoli e la vita economica dello Stato pontificio nella prima metà del Settecento, in Rassegna Storica del Risorgimento, 1936, pp. 1299-1326.
2) Cfr.: Editto generale sulle gabelle alle dogane dei confini della Stato Ponti" fido colla nuota tariffa proporzionale per Vesigenza delle medesime gabelle tanto ai confini, quanto alla città di Roma, In Roma ed in Cesena, MDCCLXXXYI; Regola-mento da tenersi dalle Comunità e dalle Tesorerie Provinciali dello Stato Pontificio per uniformare le loro Gabèlle Particolari alle massime della Santità di Nostro Signore Papa, Pio Sesto Espresse nell'Editto Generale delle Dogane dei Confini, In Roma, anno MDCCLXXXVI; Notificazione data in Ancona il 3 loglio 1786; Notificazione data in Roma il 3 gennaio 1788.