Rassegna storica del Risorgimento
FANTUZZI MARCO ; STATO PONTIFICIO
anno
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1938
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pagina
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300
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300 Luigi Dal Pane
il danno maggiore era costituito dal venir meno dei proventi legati all'esistenza delle dogane interne ed il Fantuzzi sosteneva, nella sua memoria, che i danni provenienti ai particolari corpi, ed individui della società da un sistema evidentemente diretto all'unico fine della sua felicità politica, alTincoraggimento dell'industria, alla maggior energia nell'agricoltura, in somma all'accrescimento del commercio interno ed esterno, non vanno valutati per nulla, o al più devono essere considerati, come meritevoli di qualche separato provvedimento, che niente alteri il sistema, e che sia effetto non di ragioni secondarie, ma di stretta ragionata giustizia . La disapprovazione di questo equo pensiero manifestata dal Ruffo e da altri,xì indusse il Fantuzzi a scrivere varie memorie sui bonifici comunitativi,2) nelle quali sosteneva la necessità di distinguere lo stato di fatto conseguenza di abusi, dal! stato di fatto derivante dall'esercizio di un diritto. Nel priro caso i compensi non erano ammissibili.
Se le Comunità egli scrive mal si servirono delle facoltà loro concesse, e malamente ripartirono gli aggravj, e li imposero sopra Capi, che né dovevano né potevano tassare; dovranno esse fare un nuovo riparto proporzionale, ma non mai esiggere un compenso o bonifico per danni, i quali non potrebbero esser tali, se non per la dipendenza da disordini, che si volessero sostenere.
Un'altra osservazione del Fantuzzi che diede luogo a polemiche e contrasti è quella che si riferisce all'esclusione delle legazioni di Bologna e Ferrara dall'ambito della riforma, esclusione che per il Fantuzzi doveva essere soltanto temporanea, poiché le disposizioni economiche tendenti al bene generale non possono essere per lui completamente
i) Le Efemeridi Letterari di Roma pubblicavano nel n. XIV del 2 aprile 1791 una recensione dell'opuscolo del Fantuzzi nella quale si criticavano le idee del Nostro in materia di compensi ai danni commutativi, poiché non ostante le forti ragioni colle quali [il governo] potea negare i richiesti compensi, nondimeno riflettendo che alcune volte summurn jus, stimma infuria, gli ha generosamente già accordati... .
2) Cfr. ia Memorie di varia argomento, pp. xcix-cxxi-