Rassegna storica del Risorgimento
FANTUZZI MARCO ; STATO PONTIFICIO
anno
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1938
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pagina
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318
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318 Luigi Dal Pane
che rappresenti direttamente gli interessi economici del principato nella provincia e che sia coadiuvato da altri impiegati posti alle sue dipendenze. In una elaborata memoria del 1792 egli sottopone ad esame le materie che direttamente implicano interessi dello Stato: quindi non soltanto ciò che si riferisce al pubblico erario, ma le miniere, le dogane, i feudi, l'esercito, le strade consolari e via dicendo. Si tratta in una parola dell'organizzazione dello Stato come tale, si vogliono distruggere le antiche autonomie, che erano espressione di una vita statale appena accennata.
Non posso terminare questa parte della biograna del Fan-tuzzi senza fare due osservazioni. In primo luogo voglio rilevare che le critiche del Fantuzzi riferentisi aU'anuninistra-zione della Romagna e le sue proposte di riforma in questo campo coincidono in modo impressionante con quelle contenute in un manoscritto del marchese Camillo Spreti che si conserva nella Biblioteca Classense di Ravenna. 1J Devo notare, in secondo luogo, che le gravi censure mosse all'amministrazione pontifìcia da uno strenuo difensore del governo ecclesiastico, qual era il Fantuzzi, concordano, nei punti più importanti, con la descrizione dello stato della Romagna, anteriore al 1796, lasciataci da Domenico Antonio Farmi, che guardava alle cose da un angolo visuale opposto a quello del nostro autore. Tale concordanza è il migliore attestato di verità che si possa dare ai rilievi comuni. *
di taglioni si indicavano tatti i-pesi camerali, frutti di luoghi di monte coniunitativi ed estinzione dei medesimi. I taglioni non erano appaltati, ma in amministrazione presso il tesoriere, che senza alcun pericolo, e rischio; ne godeva competente provisione, e molto lucrava sul giro, e cambio della Moneta .
Gli appalti principali del tesoriere orano: appalto della gabella del macinato, delle saline di Cervia, dei malefici e delle undici castella. Il tesoriere nominava i giudici dei contrabbandi, divenendo in tal modo giudice e parte.
i) Cfr. il ma. eh. alla nota 3 della p. 178.