Rassegna storica del Risorgimento
VENEZIA ; TOMMASEO NICCOL? ; CENSURA
anno
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1938
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pagina
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694
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694 Raffaele Ciampini
natura che darsene possa il titolo di incendiaria, io scrivente ha l'onore di pronunziarsi del sommesso parere: che l'opera più volto ripetuta, in is tre ito Benso non offra per se medesima soggetto di reato, e che per conseguenza l'arbitrio dell estera pubblicazione di essa, non includendo pravità d'intenzione, possa censoriamente risguardarsi piuttosto come un traviamento amministrativo, che non come una politica contravvenzione .
Ho voluto riferire per esteso questo documento, non solo perchè è un esempio curioso dello stile curialesco di certi atti ufficiali del tèmpo, ma anche e soprattutto perchè in osso è evidente il desiderio della Delegazione Provinciale di tenere un atteggiamento conciliante ed equanime nella questione, e di usare quella cautela e quella indulgenza che dovevano sembrarle non solo giuste, ma anche, in quell'anno, necessarie. Ma di questa opinione non fu 1' I. R. Ufficio di Revisione: il quale, in data 23 luglio, osservava, rispondendo alla Delegazione, che, ammesso pure che non sia da riguardarsi l'opera del Tommaseo sotto l'aspetto incendiario o rivoltoso... è della opinione peraltro che la mancanza non sia da ravvisarsi come un semplice traviamento, ma piuttosto per una contravvenzione amministrativa punibile colla più mite sanzione della Notificazione Governativa a stampa 28 gennaio 1819, n. 984, all'art. 9 . La Delegazione non insistè, né del resto lo avrebbe potuto; e uniformandosi a quanto 1* Ufficio di Revisione aveva stabilito, ai primi di agosto invitò (come era d'uso prima che la sentenza diventasse esecutiva) il colpevole, se vogliamo chiamarlo così, a giustificarsi. Dell'animo con il quale Niccolò accolse l'invito, è documento eloquente la lettera con la quale ad esso rispose: Alla I. R. Delegazione di Venezia D sottoscritto, che sa di non avere violata legge né divina né umana scrivendo di educazione, anzi adempito, quant'era nelle sue forze, un debito sacro, crede non abbisognare di giustificazione nessuna: e tiene per fermo che 1* I. R. Delegazione lo sappia non meno. Quanto alla ristampa fiorentina liberamente ammessa in tutte le prò-vincie austriache, fuori che qui, non vedend'egli a che fine tale inchiesta sia fatta* né se gli schiarimenti che esso può dare sarebbero per nuocere ai terzi, si crede in dovere di non ne fare parola. Questa è la sola risposta che il Tommaseo reputi conveniente al decoro proprio e della autorità interrogante. N. Tommaseo, 3 agosto '47; Venezia .
Ricevuta questa lettera abbastanza chiara nel suo significato palese e in quello nascosto, la I. R. Delegazione, in data 19 agosto, sentito sulla particolare imputazione di cui si tratta l'incolpato Tommaseo, né avendo lo stesso in alcun modo giustificata la commessa contravvenzione disciplinare, da esso anzi non negata... condannò il Tommaseo alla multa di fiorini 100 stabilita dalla legge, salva al multato da produzione di ricorso all'autorità governativa entro giorni 20 .
Niccolò non era uomo da darsi per vinto con facilità: tanto pia quando fosse alle prese con il Governo austriaco, e avesse coscienza di difendere non solo i propri diritti, ma anche quelli (ed erano fra i più sacri) del popolo italiano. Il ricorso venne in data 6 settembre 1847, e noi lo abbiamo; ed è chiaro, preciso, energico, appassionato. In esso egli esamina la leggo di censura del 1815 ed afferma ingiusta la condanna, anche in sede strettamente giuridica: fa notare che la leggo del 1815 non vieta le stampe fuor dell'Impero e che codesta legge non fu mai abrogata e che la notificazione del governo uscita nel 1819 non può essere riguardata come una legge che aggiunga nuovi vincoli a quelli dal legislatore imposti; tanto più che qui non si tratterebbe d'aggiungere vincoli nuovi, ma di contraddire allo spirito liberale della legge del 1815, la quale permette che siano esposte anche massime contrarie alle