Rassegna storica del Risorgimento

MINGHETTI MARCO
anno <1938>   pagina <1072>
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Achille Norsa
Articolo 2. Al primo ed al secondo fine gli Stati contraenti si obbligano di fornire un contingente di truppa regolare: la Toscana di diecimila uomini, lo Stato Modenese quattromila. Al terzo scopo si nomineranno i commissarii incaricati di proporre i modi più atti ad ottenere gli effetti voluti.
Articolo 3. I Governi Toscano e Modenese nomineranno di comune accordo il Generale della Lega.
Articolo 4. Ciascuno dei due Governi pagherà la rispettiva truppa, con che l'ammontare sia diviso per sei decimi a carico della Toscana e per quattro decimi a carico di Modena.
Articolo 5. - La Lega dovrà durare finché i due Stati non abbiano ricevuto un assetto politico definitivo.
risolato di stipulare una Convenzione preordinata a questo fine, ed hanno a tale effetto munito di loro plenipotenze:
Il Governo della Toscana il Marchese GinoriLisci ecc.
E quello delle Province Modenesi il Marchese Ercole Goccapani Imperiali ecc., i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e valida forma sono convenuti negli Articoli seguenti:
Art. 1. E conchiuso una Lega tra la Toscana e lo Stato Modenese:
a) per conservare la propria libertà e indipendenza contro le aggressioni di Leopoldo Secondo già Granduca di Toscana e sua Dinastia, e di Francesco Quinto già Duca di Modena, e suoi attinenti e pretendenti affini,
b) per mantenere l'ordine contro qualsivoglia turbamento,
e) per istabi!ire il principio della unità dei pesi, delle misure, e della moneta, sulla base del sistema decimale, e togliere ogni impedimento alla libera circolazione fra Stato e Stato delle merci e delle persone.
Art. 2. Al primo ed al secondo fine gli Stati contraenti si obbligano di fornire un contingente di troppa regolare.
La Toscana di diecimila uomini,
Lo Stato Modenese di quattromila.
Art. 3. I Governi toscano e modenese nomineranno di comune accordo il Generale della Lega.
Art. 4. Ciascuno dei due Governi pagherà, mano a mano, la respetti va truppa, ma l'ammontare della spesa dovrà definitivamente essere diviso, per sei decimi a' carico della Toscana, e per quattro decimi a carico di Modena.
Art. 5. La Lega dovrà durare finché i due Stati non abbiano ricevuto un assetto politico definitivo che assicuri la libertà politica e civile delle popolazioni e sia conforme al diritto nazionale.
Art. 6. - Il protocollo della presente Convenzione resterà aperto per l'acces­sione alla medesima di tutti gli Stati d'Italia che si trovassero in posizione identica o analoga a quella della Toscana e di Modena.
Art. 7. - La presente Convenzione sarà ratificata nello spazio di dieci giorni e più presto se sarà possìbile.
In fede di che i Pienipotenziarii hanno firmato il presente Atto e vi hanno apposto il sigillo delle loro Armi.
Dato in Modena il giorno dieci agosto milleottocentocinquantanove.
(L. S.) March. Lorenzo GinoriLisci.
(L. S.) March. Ercole Coccapaui Imperiali.