Rassegna storica del Risorgimento

LAMBERTI TOMMASO ; SAN LEO
anno <1938>   pagina <1085>
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Un patriota romano morto in S. Leo, ecc. 1085
Frattanto però gli vennero comunicati da mone. Baldini i senti­menti del card. Segretario di Stato, ch'eran cònsoni al di lui parere, sicché mons. Barberi il 19 dicembre minutò per mons. Pro Governatore di Roma d'aver fatto presente il suo esposto a S. S. Tutto ponderato S. S. aveva creduto di prendere le seguenti disposizioni:
1 che procedendosi colla consueta formale ordinativi delti giudizi criminali, quando il Processo fosse interamente compito, e niun altro atto rimanesse ad assumersi venisse assegnato nella dovuta forma il termine tanto al Lamberti, che al coinquisito Falasca, a far le loro difese, ed a tale effetto fosse consegnato il processo a mons. Avvo­cato de* Poveri, il quale dovrebbe dedurlo o in voce o per iscritto, mai però colla stampa, giacché tanto egli, quanto i Ministri del Tribunale, i quali avessero avuto o avrebbero parte per raggion d'ufficio in questa inquisizione, dovrebbero serbarne il più alto segreto. All'effetto però della regolarità di questa difesa mons. Pro Governa­tore potrebbe dare li ordini occorrenti onde lo stesso mons. Avvocato dei Poveri potesse liberamente conferire colli nominali due detenuti. 2 che del merito di questa Causa deffinitivamente giudicasse una Congregazione particolare composta del prelodato mons. Pro Governatore, di mons. Riganti segr. di Consulta, di mons. de Gregorj segr. del Concilio, di mons. Castaldi A w. Fiscale, e del Luogotenente Trambusti, Giudice relatore della Causa, i quali, mentre nella loro accuratezza conoscerebbero del pari l'opportunità della conveniente segretezza, dovrebbero prendere in esame le risultanze del processo, e delle difese, ed a pluralità di voti determinare quella risoluzione, che si crederebbe di giustizia: Dovrebbe però sospendere l'esecuzione e parteciparsi al sig. Card. Segr. di Stato per sentirne l'oracolo della Santità sua. 3 che quanto all'istanza del Lamberti per esser passato alla larga mons. Pro Governatore desse quelle disposi­zioni, le quali erano in regola e di stile in simili inquisizioni, neiT intelligenza, bensì che quando si opinasse di non doversi ammettere l'istanza si accordasse tanto ad esso Lamberti quanto al figlio, il quale, era ritenuto per di lui compagnia, come pure al Falasca un discreto quotidiano passeggio, ma sempre con guardia a vista, e con quelle cautele, che esclude però qualunque loro comunicazione con estranei sia personal­mente, sia per iscritto, e dell'adempimento delle quali dovrebbe esser incaricata la diligenza e la responsabilità del sig. Comandante del Forte. 4 finalmente quando costasse a mons. Pro Governatore nel suo prudente arbitrio dell'attuale impotenza del Lamberti di potersi ulteriormente alimentare insieme col figlio nel Luogo della loro detenzione, sarebbe contento di dar ordine che si passasse a ciascun di loro a conto di Camera quel medesimo giornaliero assegnamento che soleva somministrarsi alli detenuti di civile, ma povera condizione.
In seguito di ciò il Ristretto processuale fu chiesto dal Tribunale di Governo per farne copia per i Giudici. Fattane la distribuzione e intimata per il 15 febbraio 1816 la Congregazione particolare per deci­der dei carcerati, il giudice mons. Degregori espresse il desiderio d'esser dispensato da quell'incarico ritornando il ristretto a mons. Pro Gover­natore, e questi ne provocò la surroga venendo all'uopo destinato mons. Cicalotti, chierico di Camera.
Il 15 febbraio s'adunò la Congregazione deputata per decidere del destino di Tommaso Lamberti e di Domenico Falasca, detenuti