Rassegna storica del Risorgimento

PIVA DOMENICO ; GARIBALDINI
anno <1917>   pagina <120>
immagine non disponibile

130
Edoardo Piva
rato all'autorità, militare il progetto di disertare combinato dai coimputali, il quale progetto era a sua cognizione.
Considerando in quanto al primo capo che, sebbene dalle dichiarazioni dei caporali Giovanni Fantini e Francesco Venturi, e soldati Giacomo Viola, Ciro Badussi, Antonio Oraziani, Alcesteaneran-Luigi Spazzoli ed Angelo Visoni risulti die 11 lupgoteneufó BQmenieo; Piva sia stato veduto a parlare con alcuni dei bersaglieri appartenenti al secondo battaglione, fra i quali i coimputati Bianchi, Bezza e Casali, tuttavia ciò è contestato dai medesimi, e non consta in modo alcuno quali discorsi si siano tra loro tenuti* e tanto meno appare ehe esso Piva gli abbia in modo alcuno istigati, od indotti ad abbandonare il militare servizio';
Considerando che dalle risposte date da tutti i coimputati tanto iSeUe scritte quanto nelle orali loro esposizioni, non si evince del pari che lo stesso luogotenente Piva abbia istigato alcuno eressi a disertare, o quanto meno ad infrangere i doveri, che i regolamenti militari prescrivono.
Considerando infine che dalle deposizioni dei bersaglieri Lucia Luigi, Bia-sìoeti Luigi e Lavagnolo Pietro, presidente il primo, e membro il secondo del Comitato per remigrazione veneta, apparirebbe per lo incontro come il Piva si sia adoperato per distogliere dai bersaglieri lombardi ogni idea di diserzione o dì abbandono del servizio.
Per questi motivi:
Ad unanimità di voti dichiara non provato un tale capo di aecuBa, e sciolto l'inquisito dalla medesima.
In quanto al secondo capo, cioè di non aver dichiarato all'autorità mili­tare il progetto di disertare combinato dai coimputati, quale progetto 'era a sua cognizione:
Considerando che l'articolo duecentocinquantasei del Codice penale mili­tare prescrive, che alla reclusione militare estensibile secondo i casi e le circostanze ai lavori forzati a tempo, ancorché fosse esclusa ogni complicità, saranno soggetti tutti coloro, che avendo cognizione dei reati di cui si parla negli articoli antecedenti, non li avranno dichiarati immediatamente all'Au­torità militare, od AminimstraHva, o QiuiMeiaria, e rivelato alla medesima le circostanze che sono a loro notizia.
Considerando che il luogotenente Domenico Piva, appena nel giorno venticinque ottobre scorso seppe che intenzione di molti bersaglieri Lombardi si era di abbandonare il servizio, il medesimo non solo jt limitò a dìssua-derli, ma si portò tosto dal Comitato veneto per denunciare il progetto dei medesimi, e intanto lo stesso Comitato a provvedere come meglio avesse
creduto.
Considerando che il Comitato di emigrazione veneto, stabilito in Fer­rara, essendo stato costituito e riconosciuto con disposizione governativa in data undici agosto ultimo scorso, non si può a meno che considerarlo come autorità amministrativa, nel senso di cui parla il succitato articolo duecen­tocinquantasei del Codice penale militare.