Rassegna storica del Risorgimento

STATO PONTIFICIO
anno <1939>   pagina <1169>
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Nuove ricerche sugli inizi del Pontificato di Pio IX, ecc. 1169
il frutto del seme già spareo, e manifesti al mondo intiero, sia colla voce, sia collo scritto, sia col contegno, che una popolazione quando è ispirata dalla religione, quando è affezionata al suo principe, quando è fornita di un sano criterio, accoglie il beneficio, e ne palesa la grati­tudine collo spirito d'ordine e di moderazione. Era un vero e proprio appello alla quiete e alla temperanza, certamente ispirato alle recen­tissime vicende di Roma e dello Stato, quello che preludeva ai nove tìtoli e settantasei articoli del motu proprio lK Da questo appare che la Consulta, presieduta da un cardinale e con un prelato come vicepresi­dènte, constava di 24 consultori, coadiuvati da un corpo di uditori, un segretario generale e un capo contabile. I consultori, nominati dal sovra­no sopra terne proposte dei consigli provinciali (e queste formate dalle terne dei consigli comunali), dovevano essere scelti fra i consiglieri pro­vinciali e governativi, tra i gonfalonieri ed anziani possidenti, avvocati, scienziati e primari* commercianti e proprietari di grandi stabilimenti industriali (art. 8). L'età minima richiesta, trenta anni (art. 9); la durata della carica, un quinquennio (art. 10), ma ogni anno un quinto della Con­sulta si rinnovava. Le funzioni di Consultore, incompatibili con qua­lunque impiego governativo che richiedesse la residenza fuori della capi­tale, erano gratuite (art. 14). Ma le singole pròvincie avrebbero corrisposto una indennità di spese: 600 scudi ai rappresentanti delle Legazioni, 500 a quelli delle Delegazioni di prima classe e 400 a quelli di 2 a, 300 ai depu­tati di Roma e Comarca e a tutti quelli che già risiedessero nella Capitale. Istituita per coadiuvare alla pubblica amministrazione (art. 22), la Consulta di Stato si divideva in quattro sezioni e prendeva delibe­razioni consultive (art. 28). Le materie di sua spettanza erano fissate dall'art. 23, che affidava a questa piccola assemblea di notabili gli affari governativi di interesse generale dello Stato o speciale di una o più provincie, la compilazione e riforma delle leggi e la redazione e Tesarne dei regolamenti amministrativi, tutto quello che riguardava i debiti dello Stato, i dazi e il demanio, gli appalti, le tariffe doganali, e i trattati di commercio, l'esame dei preventivi e dei consuntivi, la riforma dei Consigli comunali e provinciali. L'art. 25, poi, estendeva anche più le attribuzioni della Consulta, la quale, quindi, nasceva
t) H Diario di Roma, del 16 ottobre, il Contemporaneo e In Palladi' riprodussero il mota proprio, ebe lo Scnrlctt si affrettava ad inviare a Firenze allo Hamilton il 16 ottobre. Quest'ultimo lo mandava il 21 al Palmerston, richiamando l'attenzione sul fatto che il Papa si riservava la facoltà di sottoporre le questioni di maggiore importanza al Sacro Collegio dopo la decisione della Consulta, solvo il caso dei preven­tivi annuali, vcd. Correspondence erti, pp. 196-209. Vedi il giudizio del Saffi nella Storia di Roma, A. S*m, Ricordi e scrìvi, Firenze 1893, voi. TI, pp. 121-123.
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