Rassegna storica del Risorgimento
STATO PONTIFICIO
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1939
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Alberto M. Ghisalbcrti
Ninna avvertenza è occórsa riguardo all'ortìcolo 9.
Circa l'orticolo 10 il Sig. Prìncipe Simonetti*) ne rileva la inutilità., essendosi già disposto nell'articolo 1 che le adunanze vengono continuate fino a che le materie da trattarsi siano state definite; ed a questo parere si unisce quello del Sig. Minghetti,
Al contrario il Sig. Avvocato Lunati, ed ilSig. Recchinonlo ravvisano inopportuno.
E dandosi il caso che la continuazione non sia immediata ma portata ad altro giorno sembrerebbe molto più necessario. Che anzi il Sig. Avvocato De Rossi è di avviso che se ne dovesser ad ogni modo informare gli assenti.
L' E.mo Presidente però fa riflettere che essendo i Signori Consultori avvertiti in scritto delle riunioni che si tengono, si appartiene agli assenti di informarsi dell'andamento degli affari e delle sedute.
Quindi è stata ammessa la emenda del Sig. Principe Simonetti con la soppressione dell'articolo 10 essendo sufficiente che nel processo verbale si faccia menzione, come di ogni altra cosa così ancora della protrazione delle sedute.
Il principio dell'articolo 11 è stato modificato a forma della proposta del Sig. Avvocato Piacentini dicendosi. I rapporti fatta dalle sezioni sulle materie che vengono portate alla discussione della Consulta dovranno unirsi al biglietto col quale è intimata radunanza.
Gli articoli 12 e 13 sono rimasti approvati, ed in quanto all'articolo 14 si prenderanno altre disposizioni perchè intervenendo qualche Ministro alle Adunanze generali non siano obbligati i Signori Consultori a cedere il posto.
Sugli articoli 15. 16. 17. non si è fatta difficoltà.
Un aggiunta ha avuto luogo all'articolo 18 suggerita dal Sig. Aw. Benedetti, vale a dire che se ninno chieda la parola si passerà immediatamente alla votazione.
E cosi all'articolo 19 dovrà esprimersi che i Membri della Sezione possono domandare ed ottenere prelalivamenle la parola dopo ciascun oratore.
Intorno all'articolo 20 in cui si dice che ognuno debba esporre verbalmente la sua opinione, il Sig. Principe Odescalchi opina che non debba impedirsi il discorso in iscritto. Peraltro il Signor Lauri, ed il Sig. Conte Mastai2) osservano che la espo-si zione verbale del proprio parere tende ad abbreviare le discussioni. A questo s entimento si unisce ancor quello del Sig. Minghetti per due altre ragioni. La prima che essendo preparato lo scritto può deviare da discorsi che nascono dalle questioni attuali; la seconda per la superficialità delle idee che potrebbe facilmente
introdurosi.
Per le quali riflessioni si è ammesso l'articolo senza alcuna modificazione.
Prescrivendosi all'articolo 21 che chiunque parla debba stare in piedi, era sembrato al Sig. Avvocato Benedetti non fosse ciò necessario in un Consesso Quantunque
) Giovane d'ottimi spiriti e d'alto intelletto; previdente e sobrio nelle pubbliche e private amministrazioni; dotto nelle finanze. Amante del commercio patrio e deJTindusLria agricola; amato ed onorato da' suoi e dai vicini, proteggitoro di animi e di studj nobili ! {Àlbum eit.).
2) Il giovane Mastai ha un nome il cui suono oggi discende al cuore, ed ci possiede non solo il prestigio di questo nome, ma la boato* la conciliazione, la provvidenza, ch'esso ispira. A lui sarà agevole ripetere all'angusto e magnanimo zio i sensi patri i e nobili di quell'assemblea; affinchè nelle, mutazioni che i detti subiscono da vox luogo trasportati od un altro, non sia menomata la potenza di quella fede e di quella nazionalità che sarà la divisa della Consulta di Stato (Album cit.).