Rassegna storica del Risorgimento
STATO PONTIFICIO
anno
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1939
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Alberto M. Ghisalberti
Si sono dopo ciò approvati gli articoli 51 e 52. In quanto all'articolo 53 si e osservato dal Sig. Avvocato Benedetti che il Moto-propria attribuisce anche alle Sezioni il diritto della iniziativa, per la qual cosa non ai dovrebbe ogni rappresentanza rimettere alla Consulta Generale. Tonto 1* E.mo Presidente, quanto il Sig. Principe Odcscalchi hanno considerato la necessità di una distinzione por le proposte che si riferiscono ad affari di pruno, o di secondo ordine, E perciò alla parola dovrà si è sostituita l'altra potrà la stessa proposta essere inviata per una più ampia discussione all'adunanza generale
L'Articolo 54 è stato approvato, ed annullato il susseguente 55 attesa la già prescritta redazione dell'ultimo processo verbale durante la seduta.
In seguito il Sig. Avvocato Vaunutelli ha mosso dubbio sulla preponderanza del voto dei Presidenti in caso di parità, ed ha fatto quesito se mancando il Presidente nella Sezione da chi possa essere supplito. Il Sig. Mmghetti ha però osservato che il privilegio singolarissimo di preponderanza attribuito alla dignità Cardinalizia del Presidente della Consulta Generale non potrebbe giammai essere esteso ne farsi comune agli altri, e doversi in quanto al resto occuparsene la Sezione amministrativa.
L'E.mo Presidente ha fatto riflettere doversi estendere il regolamento anche al modo col quale si debbano sindacare gli affari secondo le espressioni del Moto-proprio, e sembrargli che ciò porti la determinazione di un metodo col quale si abbia a procedere all'esame e sindacato de' conti. Il Sig. Mmghetti ha opinato che la Sezione amministrativa possa mettere nel regolamento un articolo col quale si dica che sarà pubblicata una legge srù sindacati, appalti, e simili. E benché il Sig. Peda abbia osser-vato che dovendo formare oggetto di legge non possano tali articoli comprendersi nel regolamento, l'E.mo Presidente, ed il Sig. Avvocato Vaunutelli hanno soggiunto potersene sempre fare menzione nello stesso regolamento.
Non si é fatta variazione sugli articoli 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.
L'Articolo 65 porta la stampa dei rapporti dello Sezioni, ed il Sig. Lauri ha fatto noto essersi inteso di renderli di pubblica ragione per averne un saggio della pubblica opinione. È sembrato al Sig. Avv.to Benedetti che l'articolo sia necessario ma fuori di posto; ed al Sig. Conte Mastai che sia connesso col seguente articolo 66; che egli ha proposto nei seguenti termini.
Le deliberazioni della Consulta dopo l'approvazione Sovrana saranno rese di pubblica ragione per le stampe unitamente alle ragioni di dubitare o di decidere espresse nel verbale* ommettendo sempre i nomi degli opinanti . W
Quindi ha proseguito a dire che quando fu nominato Consultore di Stato non avrebbe mai potuto immaginare che si fosse potuta proporre la stampa degli atti nostri, essendo la Consulta un corpo meramente consultivo, e non un assemblea come negli Stati Co-stituzionaJi dove si fonda il principio della Legge. Non potere perciò nascondere la sna meraviglia considerando che per mèzzo della proposta pubblicità si viene a violentare naturalmente la volontà del Sovrano, giacché il pubblicò fattosi padrone dell'opinione prevalente potrebbe resistere. Doversi riflettere che anche all'osterò la opinione del Papa no potrebbe soffrire, non conoscersi quale vantaggio si speri dalla voluta pubblicità, e se si crede di trovate un appoggio nella opinione esservi piuttosto il pericolo di essere avvolti nei raggiri, e di perdere la indipendenza dolio proprie opinioni-li Sig. Lauri ha replicato di essere ben lontano dal paragonare la Consulta alle Camere costituzionali. Non poterla però nemmeno considerare come un semplice
l) L'opinione dei liberali piò radicali ci dà G. GABUSSI, Marnarlo per servire atta storia delta rivoluzione ecc., Genova 1851, voi. I, pp. 110-111.