Rassegna storica del Risorgimento

STATO PONTIFICIO
anno <1939>   pagina <1213>
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Nuove ricerche sugli inizi del Pontificato di Pio IX, ecc. 1213
Ninna osservazione si è fatta sull'art. 70.
Si è poi soppresso l'art. 71 non potendosi procedere alla elezione degli uditori di prima classe per mezzo delle terne; e la Sezione Amministrativa si occuperà della com­pilazione di un articolo sul passaggio degli Uditori. Si occuperà pure di un articolo sul metodo delle nomine per votazione segreta* e di un altro articolo sulla pubblicazione per elenco delle operazioni eseguite dalle singole Sezioni.
Si è intieramente approvato l'art. 72 sui lavori e particolari incombenze da distri­buirsi agli Uditori.
La Sessione ha avuto termine alle ore due e mezza pomeridiane dopo la recita della prece di ringraziamento, e verrà proseguita nel giorno di domani alla consueta ora.
VII.
14 DECEMBRE 1847
L'E.mo Sig. Cardinal Antonelli Presidente ha aperto la Sessione alle oro 10 Y2 con la recita della solita preghiera per implorare il divino ajuto.
Sono intervenuti all'Adunanza i Signori Consultori Principe Barberini, Principe D. Pietro Odescalchi, Avvocato VannuteDi, Avvocato Lunati, Avvocato Santucci, Minghetri, Rocchi, Conte Pasolini, Marchese Paolucci de* Calboli, Conte Luigi Mastai, Lauri, Principe Simonetti, Conte Donini, Conte di Campello, Avvocato Ciofi, Michele Adriani, Avvocato De Rossi, Avvocato Piacentini, Conte Sgariglia, Avvocato Bene­detti, Peda, Monsig. Pacca, Marchese Gualterio.
Monsig. Amici non è intervenuto presiedendo all'Adunanza l'E.mo Sig. Cardinal Antonelli.
Si è Ietto e rettificato il processo verbale della precedente Sessione.
Quindi si è proseguito l'esame del regolamento riprendendolo dall'articolo 73 ove è disposto che ogni Dicastero è in dovere di somministrare alla Consulta ed alle Sezioni nelle quali è divisa tutte le notizie e schiarimenti delle quali fosse richiesto e che potessero istruirla di ciò che ha rapporto agU affari di sua attribuzione.
È sembrato al Sig. Avvocato Piacentini che con queste espressioni si vogliano obbligare! Ministri ad una dipendenza dalla Consulta di Stato, ed ha perciò progettato un. ammenda all'articolo che è stata concepita ne* termini seguenti: Ogni dicastero essendo in dovere di sottomettere alla Consulta di Stato gli affari contemplati dall'ar­ticolo 23 del Moto-proprio 15 ottobre 1847 dovrà pure somministrare tutte le notizie e schiarimenti delle quali fosse richiesto, e che potessero istruirla di ciò che ha rapporto agli affari di sua attribuzione .l)
il envisage le principe du gouvernement Pontificai bouleversé, détruìt, s'il consoni à ce que l*on exige de Lui.
Sa Sainteté parnt hier encore très décidée à se refuscr à toute conecssion ulté-rieure, corame incompatible avec BOB dovoirs et avec BCS scrmens cornine Souverain Pontife. Le Cardinal Secrétaire d'Etat m'eri a parie dans ce sèria préoccupé et s'abandonnant aux previsione les plus sinistre... Agrfiéz ctc. R, Lutzow .
') L'art. 23 del Motu proprio stabiliva: Quindi la Consulta di Stato sarà intesa: 1, negli affari governativi che tocchino l'interesso o generale dello Stato, o spedalo di una o più provinole; 2, nel compilare riformare e modificare leggi, come pure redi­gere ed esaminare regolamenti amministrativi} 3, nel creare ed ammortizzare debiti,