Rassegna storica del Risorgimento

STATO PONTIFICIO
anno <1939>   pagina <1214>
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Alberto M. Ghisalberti
Osserva il Sig. Avvocato Vannutolli non potersi dire che ogni Dicastero sia in dovere di sottomettere alla Consulta i propri affati* enunciandosi all'articolo 23 del Motu-proprio che la Consulta medesima sarà intesa, negli affari ivi indicati.
L'E.mo Presidente ritiene invece che per l'effetto appunto dell'articolo 23 ogni Dicastero sia obbligato di sottomettere gli affari alla Consulta; su di che ha aggiunto il Sig. Conte di Campcllo di non potersi muovere dubbio rimanendo inutile in caso diverso la istituzione della Consulta.
Ha di più riflettuto il Sig. Avvocato De Rossi che dovendo il presente regolamento essere approvato da Sua Santità *) non possano formare difficoltà le espressioni dell'arti* colo circa il dovere ingiunto ai Ministeri di sottomettere i respettivi affari, né possa la stessa parola sottomettere considerarsi come eccessiva, poiché quando un Ministro comunica un affare perchè sia esaminato lo sottomette a quel Corpo che ne ha la potestà.
Messa dopo di ciò a partito la ammenda è rimasta approvata con maggioranza di quattordici voti sopra dieci contrarj.
L'articolo 74 non ha subito alcuna variazione.
All'articolo 75 il Sig. Conte Mestai ha suggerito di aggiungere la parola Uditori destinati dall'Adunanza o dalle sezioni a far ricerca presso i Dicasteri dei documenti e posizioni di cui non si potesse agevolmente far là trasmissione alla Consulta.
L'E.mo Presidente rammentando la pratica tenuta in passato ha osservato dovérsi avvertire i dicasteri delle persone che si mandano per eseguire le ispezioni occorrenti affinchè non sia loro ricusata la esibita di ogni documento. Ha osservato essere la cosa molto delicata, richiedere persona di fiducia, ed accordandosi dalla legge privilegi maggiori agli Uditori di prima classe sembrargli necessaria una distinzione.
H Sig. Avvocato Benedetti ha riflettuto in genere che con l'incarico che viene a darsi agli Uditori di osservare i documenti non si mettono perciò a parte dell'oggetto a cui può tendere la verificazione, mentre per altra parte possono secondo la legge essere incaricati dei rapporti e nominati segretari, presso le Sezioni.
Il Sig. Becchi riconosce la necessità di servirsi degli Uditori nelle ricerche degli schiarimenti dei quali si possa avere bisogno, e che in questo primo anno saranno tanto maggiori. Conviene perciò nel sentimento del Sig. Conte Mastai di non potersi far distin­zione tra gli Uditori di prima e seconda classe, e di doversi aggiungere all'articolo la parola Uditori, siccome anche ha opinato il Sig. Avvocato De Rossi2) non facendosi menzione in esso articolo che dei soli Consultori.
imporre, togliere e diminuire dazj, alienare beni e diritti proprj dello Stato; 4, nel con­cedere nuovi appalti e confermare quelli esistenti; 5, nel determinare le tariffe doga­nali e stabilire trattati di commercio; 6, nell'esaminare i preventivi e rivedere i con­suntivi tanto generali quanto delle singole amministrazioni dello Stato, pronunciando su i medesimi le relative sentenze sindicatoric; 7, nel rivedere e riformare lo attuali organizzazioni dei Consigli comunali e provinciali.
4) E correva già vocc che il regolamento votato dalla Consulta non verrà appro­vato, L. C. FABINI, Epistolario* voi. I, p. 792 (Farini al card. Amai, 22 dicembre). Ma mona. Gazola assicurava pochi giorni dopo che la diceria, almeno per quello che riguardava il rifinto del Papa alla pubblicità degli atti, si andava dileguando: lettera del 29 dicembre, ivi, voi. I, p. 814. Vedi anche per lo preoccupazioni di P. Rossi, L. LEDEIIMANN, op. cit.t pp. 150-151. È noto che per lo statista carrarese la Consulta di Stato costituiva 0 funerale del potere temporale*
2) Da un angolo dell*antica Campania, dall'umile Vallccorsa, veniva perii suoi studJ nella Capitale il De Rossi. Compito il corso legale col massimo onore vi rimaneva