Rassegna storica del Risorgimento

STATO PONTIFICIO
anno <1939>   pagina <1359>
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JVu ore mqjrfo stigli' inizi ilei. Pontificato di Pio l S'r n<r. ] 39
Marchetti, Marchese Paulnrci, Conte Mattai. Lauro Lauri, Principe Simonetli, Conte Donici, Conto di Campetto, Avvocato Clou, Ingegnere- Adriani Prefestor* Avvocato De Rossi, Avvocato piacentini, Conte Sgargila, Avvocato Benedetti, do. Batta Pedo, Mona. Pacca. Marcamo Guallerio.
Si ono trovati attenti il Sìg. Principe Ode*ealch>. ed il Si?; Recebi indpoetS di salute.
Si e preso ad ante 0 rapporto o progetto di legge della Prima Sezione Le-Stativa snll'afTrnncnzrono de* canoni, redenzione dei Centi riservativi * capitali mul­tanti da alienazioni a frutti compensativi spettanti a Luoghi Pii. e Pubblici Stabi­limenti in tutto Io Stato. Un doppio MODO ti contiene nella legge, di provvedere cioè nel momento ai bitogni del pubblico erario, e di togliere i vincoli che inceppano la proprietà. Per parità di voti rimase sospesa presso la Sezione la questione te dovet­tero rimanere compresi nella Legge i Luoghi Pii e pubblici, StabQimenti Ettori ria che esistano nello Stato, ria che non vi esistano, ma che abbiano in etto donrinj e crediti a cui la legge ha relazione.
Parlando in primo luogo di quetta questione rimasta indecisa Q Sig. Avvocato Benedetti ha mostrato opinione che gli Stabilimenti Etteri non dovettero compren­derai neua legge per un riguardo al principio politico di non suscitare quettione di diritti internazionali. Ne ha ommosso inoltre di rammentare che nelle vendite fatte in dimissione del debito pubblico sotto il passato Governo Francete ne ondarono etenti ì beni nazionoìL
U Sii:. Avvocato Lunati prescindendo da riguardi politici, ed appoggiando il no parere alle xagioni dì diritto pubblico ha invece opinato che gli etteri debbano sopportare gb* effetti della legge al pari degli Sta ititi, molto piti che la legge percuote le proprietà non le persone.
H Sìg.:Professore De. iteeri ha ottervato che la disposizione ai fónda nel diritto di dominio eminente che ha il Sovrano per dare leggi generali nel ano territorio. Comunque voglia dirsi del diritto nazionale il dominio non cambia natura perche tata cosa ria posseduta da uno piuttosto che da un altro, ed e una pura accidentalità che vi siano nello Stato proprietà possedute dagli Esteri.
Sembra al Sìg. Avvocato Piacentini che non si tratti di dare la legge atte cote, ma di darla alle persone obbligandole a dimettere la proprietà.
Ha però soggiunto il .Sig. Professore De Rossi che l'interesse dei proprietarj rimane tempre salvo con la surrogazione che ai fa dal Governo detta rendita con­solidata. la quale si pnò vendere dall'intestatario come un'altra proprietà qualunque. Che anzi egli riteneva il Fisco più sicuro garante di ogni altra cosa giacche i crediti verso un governo tono imperibili. Né il pericolo che il consolidato possa diminuire di valore può fare diversità, giacché anche i fondi possono variare di presso per tante cir­costanze. I fondi per modo di esempio che ri troveranno adjacenti alle strade ferrate aumenteranno di valore mentre quelli limitrofi delle antiche strade minoreranno. Il Sig- Principe Simonetti ha osservato che la questiono verte appunto sullo svincolo dotte proprietà, e che rimane a considerarsi so ai postano obbligare gli stabi­limenti Esteri a ricevere la rendita consolidata in luogo del danaro. Ma dopo vario considerazioni essendosi risoluto di trattare di questa seconda parte in seguito, il Signor Avvocato Lunati ha proposto che all'artìcolo primo ove ai parla de' canoni, livelli* censi, e crediti appartenenti a Luoghi Pii, e pubblici stabilimenti ai aggiun-' (ano le parole oncerehi esferi in tutto lo Stato. Ed in tale aggiunta si e convenuto a maggioranza di 21 voti sopra uno contrario.