Rassegna storica del Risorgimento
STATO PONTIFICIO
anno
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1939
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pagina
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1365
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.uoiw rìtorche wgli inisi uV/ Ponliftatiù et Pio IX m - 1365
Art *-. - Allorché si tratterà di canoni, livelli, decime prediali, annue mu> rioni, v pensioni tocatirie, l'affrancazione art regolata / le seguenti norme*.
Ed essendosi passata ancora questa ui voti-.fe tata approvala ad unanimità. ' Lasciando nella loro integrità gli art. 3" e 4 ha lo ittmi Relatore avvertito esser nece*ario di esprimere che quanto nei due predetti articoli disposto, divmc f>w comune anche agii altri titoli affrancabili oltre i cationi e livelli. Quindi invece di ripetere in ciascun articolo la specialità di unti tìtoli ha pronotto. un orticolo pastoie che diverrebbe l'Art. 5" cosa concepito.
* Art. 5. - Quanto prescritto nelli procedenti articoli vara comune sJTaffrancarione delle decano prediali, aunoe prestazioni, e pennoni locatine contemplate nell'Art. I " .
Raccolti i voti è tato ammesso od unanimità.
Nell'Art. 6" dal Relatore ri e avuta ragione dei London}. Ha fatto osservare che i Laudemj stcsy. altri ni pagano nei passaggi di proprietà, altri nelle rinnovariont, "eh'e varie *ouo le denominazioni con coi sogliono chiamarsi riffatti Laudemj. Ba annidi proposto che l'art. 6 incominciasse con la seguente regola generale.
< Art. 6. - 11 capitale dell'annua rendita formato come sopra ove abbia luogo la percezione dei Laudemj eventuali sotto qualunque denominazione ai debbano a titolo di passaggi e rinnovazioni. aumenterà di altra quota, nel modo seguente.
In questa regola generale essendola dal Consesso convenuto a pieni voti, il Reta toro 3> passato al modo di determinare il quanto per titolo di Laudemj eventuali si dovrebbe pagare dairaffrancante. Ha detto non esservi dubbio che il Laudernio per regola generale si debba calcolare *u valore del domìnio utile, e che perciò sarebbe tato necessario o di attenersi allVAlurtM catastale, o di seguire Q giudìzio di periti per, determinare l'ammontare del Landetnio. Essere pero cosa diffiriltiisima e quasi impossibile il seguire tati norme per hi ragiono specialmente che talvolta i fondi enfi-teutici si trovano talmente immedesimati coi fondi Uberi da non potersi distìnguere quale sia il vero valore degli ni. e degli altri. Ha perciò detto essere stato parerò dona Sezione di dividere in più casi l'oggetto in questione. Vi pub essere il caso in cui il Laudernio sia dovuto in una certa determinata somma senza aver riguardo al valore del fondo. Pnò esservi il caso in evi A Laudernio si debba avuto riguardo al valore del fondo, e che cotti del quanto e stato l'ultima volta pagato per questo titolo. Pub esservi il caso in cui nemmeno apparisca dall'ultimo fatto pagamento il preciso ammontare del Laudernio. Nel primo caso non poter nascere questione alcuna sul calcolo del Laudernio. Nel secondo potersi fidare sulla presunzione che quanto fu l'ultima volta pagato, tanto fowe realmente dovuto. Nell'ultimo caso sorgere gravissima presunzione frutta qualità stazionaria del fondo, e quindi niun danno recarsi ai Luoghi PS, e pubblici Stabilimenti nel caso che il Laudernio -i stabilisse anche inferiore aldi lui vero annnon* tare. Nella incertezza pertanto delle coso, e non sembrando esservi altro mcxzo da raggiungere più speditamente lo scopo della legge, ha proposto che Vurt, 6 proseguile cosi concepito.
:k;i 1*. Quando il Lnudotnio per contratto, legge, v consuetudine e dovuto in somma determinata senza riguardo al valore del fondo, si capitalizzerà al cinque per cento la trigesimo porte; di OMO Laodemlo, e D risultato i aggiungerà a quella dell'annuo rendita.
2. - So la somma del Laudernio non sarà determinata come al precedente dovrà tenersi per aorma l'ultimo pagamento fatto per questo titolo, e qualunque siano le riserve o condizioni con cui sj dice eseguito, e dovrà fan la capitalizzazione come allo stesso precedente.