Rassegna storica del Risorgimento

STATO PONTIFICIO
anno <1939>   pagina <1366>
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1366 Attorto M. Chùatbtirti
Si - Se in fino la somme dovuta 'tìtolo d; Laudrauu aeauxiraa apparise* dall'ultimo pagamento, i'aiTrnneanlo dovrà sborsare una vigeaima parte dal capitala .risaltanti} dall'annua rendita costituito nel modo sopraindicato. Qawta vigesune parte aumenterà o decrescerà in proporzione quando si tratterà di Loudeaij dovuti a per patto o per legge, o per consuetudine al aaajc> maggior* o minore del due per enfio ani valore del fondo.
<;'. Ove invece dei Laùdemj abbia luogo la percezione dei quindennj l*anmsito a questo riguardo ai fura prendendo vanti voltola rata aunuu dei quindennj mederiou -
E aell'csporre le ragioni di queato artìcolo ha {atto il lodato Relatore conoscer* il perche Ju Seziono ritenga doversi capitalizzare la trigesima parte desunta dal Las> demio fissato secondo Io norme di sopra indicate. He detta ebe i Lauderai non si pagano in ogni anno ma al ricorrere di alcuni periodi di tempo, enza potersene cono­scere 3 vero intervallo, non potendosi precisare le epoche dei paxsagtd so. per aliena­zione, ria per decessi. Essere adunque neccasario di attenersi alle tegole della proba bullo. Avere il Governo Francese nella legge emanato per l'affrancazione dei Centrai dei Dipartimenti del Trasimeno e del Tevere nell'anno 1813 stabilito un deeeaso se ogni trent'anni un'alienazione in ogni cinquanta. Secondo lu nostra Giurisprudenza poterai presumere o una morte, o una alienazione, e talvolta nel caso di solo decesse. Attenendosi adunque ad una via di mezzo ha detto essere stata la Sezione di parere di decomporre il caso misto dei quindennj. e stabilire che il Lnudemio si ritenga per ogni caso dovuto al ricorrere di ogni trent'anni. Mentre però ha esposto essere etata questa la opinione della Sezione, non ha disti nudato essersi insistito dal Sig. Aw. Piacentini affinchè si ritenesse la norma dei quindennj, aia perche più confacentc alla grorispru-denza in vigore, sia perche trattandosi di una legge che in qualche modo attacca i diritti di proprietà, deve nell'incertezza statuirsi in modo che ijproprictarj ne risentane il minor donno possibile. Avere perciò lo stesso Sig. Aw. Piacentina proposto che alla parola trigesimo venisse surrogata la parola quindicesima.
Lo stesso Sig. Aw. Piacentini ha mistito Opra questa correzione che b stata appoggiata dal Signor Minghetti.
Quindi è stato messo a partito calla sopraindicata parola trigesima debba sosti­tuirsi nel 1 l'altra parola quindicesima proposta dal Sig. Aw. Piacentini, e ad unanimità di voti è stato approvato il con la parola quindicesima.
Posti dopo di rio in deliberazione i 2, 3 e 4, del medesimo art. 6* come sopra enunciati, sono abiti ammessi a pieni voti.
Avendo avuto luogo le predette correzioni lo stesso Sig. Aw. Benedetti relatore ha proposto che dovesse correggerai ancora l'ultima parte dell'articolo 7 nel modo seguente.
Oltre tutto ciò nei due sopra mentovati casi ri dovrà sborsare quanto e stabilito nel precedente articolo per titolo di Laudcmj eventuali .
Ed in questa corrorioperi e parimenti conventi to ad unanimità di voti.
Il Sig. Aw. Relatore ha oggiuuto essersi occupata la Sezione del ponto relativo al modo di rimborsare i Luoghi i'ìi, Pubblici StabQhnenti cateti del prezzo ritratto dall'affrancazione. Ha dotto non potersi a questi Luoghi Pii, e Pubblici StaMimenti Uberamente pagare il suddetto ritratto, perchè potrebbe verificarci che i fondi affran­cati fossero soggetti a speciali affezioni- Farsene immediatamente il deposito poter sembrar ingiustissima cosa, sia per non conoscersi se prescelgano la conversione in Consolidato del loro credito, sia] per non morii al gravissimo danno di perd*e immediatamente il frutto delle loro proprietà.