Rassegna storica del Risorgimento

STATO PONTIFICIO
anno <1939>   pagina <1367>
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Nulla perderò l'Erario col convenir* II prn dette affraacarioal in aridi* di Consolidato, e con ciò ritener*! depositario dell'intero ritratto. Essere perù per l'Erario tesso di gravissimo imbarazzo l'occuparsi dei vincoli t dalla affezioni di già isteni i ut fondi, a perciò ha proposto il acuente orticolo he tirila enumerazione addiver­rebbe il dechnottavo.
Art. 18. - riservata ai Luoghi Pi, e PubbliciStabUiiueuii esteri In facoltà dì ricevete la rendita consolidata come copra* ovvero dimandare Li effettiva consegna dai prezzo ritratto dall'affrancazione. Anche però in quarto secondo augi avrà luogo la ar rogazione della rendita conaolidata con tutte le uorme prescritte nella presente legge; e l'Erario dovrà considerarsi come deporitario della Marna convertita in Consolidato, che peraltro da detti Luoghi Pi! e Stabilimenti non potrà erigere.: s adulto loro rischio pericolo non vengano tolti i vìncali dei quali mano affette le relative cartelle.
Meno pertanto a voti il irretente artìcolo è- tato approvato dal Consesso ad n narrimi ts.
Il Sig. Relatore ha in fine fatto riflettere che i Laudemj. di cui ri paria all'art < potrebbero ancora essere dovuti nei tempo dcH'affranrarione. e che perciò potrebbe awe-nire che i Dirotta rj nel momento venissero a perdere vistosissime somme a eoi avreb­bero avuto diritto dopo il decorso di pochissimo tempo. Si finca che dopo il periodo di ventiuovo o ses*unt*anni si debba una somma determinata a titolo di Laudcmio, e che di questo tempo sia gi decorsa la mnssmw parte ma ancora non sia giunto Q porno del pagamento. Affrancando l'enfi tenta, ri libererebbe dal debito da pagarsi fra poco, e il direttario ai troverebbe spogliato di un diritto che fra poco avrebbe potuto esercitare. Esaere adusane troppo giusto che la somma dovuta per il Menzionato titolo venga ripara ti la negli anni compresi nel contemplato intervallo. ePaffrancante aia tenuto di soddisfare la rate proporzionali decorse fino all'epoca dell'affrancazione. Per la qnal coae ha prò poeto il seguente arriccio che nel numero d'ordine dopo il 26 divenuto 27 sarà 328. Art. 28. - Nel caso di Laudemj o consimili prestazioni dovuti in certi e determi­nati periodi come all'articolo 7 l'affrancante dovrà ancora dimostrare di avere soddi­sfatte le rate proporzionali culle norme dello stesso articolo per gli anni decorri dallo ultimo pagamento fino al giorno dell'affrancazione. In difetto di ciò avrà luogo il disposto nell'articolo precedente.
L'addizione del premesso articolo e stata approvala a pieni voti. 1
Quindi l'E.mo Presidente ha di nuovo meato in deliberazione tutta intiera la legge
con tutte e singole le modificazioni occorse, ed è stata Confermata parimenti a pieni voti.
Ha dopa ciò richiamato aO'e*Atae del Consesso il rapporto della Serione delle
Finanze sulla istanza della Banca Romana per un provvedimento alla penuria della
moneta in circolazione. -')
Il Sig. Aw. Lunati ha dichiarato di essere di accordo con la Sezione. Non crede pero che eoi solo innalzare il valore della moneta ai possa ottenere un rimedio radicale alla mancanza del numerario. Egli ripete la origine del male da più alta cagione vale a dire dal commercio passivo in cai ai trova lo State. Allo stringere dei conti con le bone estere ri Ita un deficit rilevante da compensare in moneta, ed è appunto rio ebe priacipalmeate produce la uscita eia mancanza materiale de) danaro. Crede pereto
t) Il chirografo pontifìcio per l'affrancazione dei canoni, livelli e derime fu pubbli* esitò nella GonrUtt di Roma del 10 marzo.
2) Sulla crisi della Banca romano, aggravatasi'tra marzo e aprite ved. SJADA, Starai ini, voi. IT. pp 225-232.