Rassegna storica del Risorgimento
STATO PONTIFICIO
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1939
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1454 Alberto M. Gkisalberti
potato avere tutto quello sviluppo che in seguito potrà ricevere con ulteriori disposizioni, segnatamente se si riunisse al Consiglio di Stato il contenzioso Amministrativo. Parlando poi della istituzione si è fatto a considerare che il Consiglio non debba essere un corpo interamente dipendente dal Ministero, poiché in caso contrario non sarebbe diverso dal Ministero medesimo, ma che le attribuzioni del Consiglio di Stato, siano quelle d'istruire i Ministri, e guidare le operazioni del Governo, di modo che si abbia a riguardare come l'ultimo anello che congiunge tutta la macchina governativa al potere Sovrano,
Facendo seguito a queste osservazioni il Sig. Pn.pe Odescalchi non trova opportuno che il presidente del Consiglio debba essere un Ministro siccome si dice all'articolo 1 del regolamento, attesa la influenza che verrebbe ad esercitare, e la circostanza che come presidente dovrebbe prendere parte nella votazione dalla quale sono esclusi i Ministri. Opinando perciò che il presidente debba essere scelto dalla classe dei Consiglieri ha proposto la seguente ammenda.
Il Consiglio di Stato si compone di 10 Consiglieri. H presidente sarà scelto dal Sovrano tra i medesimi, e vi saranno 24 uditori di nomina Sovrana .
Si è però elevato il dubbio che il numero degli Uditori fosse eccedente il bisogno intorno a che il Sig. Professor De Rossi ha fatto riflettere che il numero di 24 non si oppone all'articolo 62 dello Statuto fondamentale e si era creduto necessario per provvedere alla scarsezza dei Consiglieri di Stato. ?)
Il Sig. Lauri ponendo in vista la esuberanza degl'impiegati, e la necessità di apportare una economia a questo ramo di spese, osserva che sarebbe piuttosto espediente di accrescere il numero dei Consiglieri appartenendo appunto ai Consiglieri i principali lavori. Per ciò che potesse riguardare il collocamento degli Uditori della Consulta di Stato rifletteva che alcuni di essi hanno avuto qualche altra direzione o potrebbero averla, e quindi riteneva che ravvicinando le espressioni dello Statuto si dovesse dire che presso il Consiglio di Stato vi sarà un numero di uditori non maggiore di 24.
Sembrava all'opposto a Monsig. VicePresidente che la Consulta essendo chiamata a formare il regolamento per le operazioni di dettaglio, non dovesse lasciare indeterminato il numero degli individui.
Dopo di ciò il Sig. Peda riportandosi al principio della questione ha soggiunto essere egli di opinione che il Consiglio di Stato dovesse essere presieduto dai Ministri, essendo appunto un corpo dato in ajuto al Ministero per attingerne lumi e cognizioni; ed essendo una istituzione ben diversa dalle altre che impediscono che si accumulino i poteri.
II Sig. Pn.pe Odescalchi ha peraltro osservato che dovendosi dal Consiglio di Stato preparare i lavori da portarsi alle deliberazioni dei Consigli rappresentativi, si farebbe un grande urto alla opinione se Io stesso Consiglio di Stato dovesse essere dipendente dal Ministero.
AI che essendosi replicato dal Sig. Peda che con ciò niente si verrebbe a togliere alla libertà dei Consigli rappresentativi, il Sig. Avvocato Lunati ha fatto sentire la somma importanza di formarsi una giusta idea di questa nuova istituzione. Ha egli detto, 0 Consiglia di Stato ai deve considerare in fatto di pubblica Amm.no come l'apice a cui si debbono riferire le questioni da risolversi. Deve il Consiglio ajutare coi suoi
i) L'art. 62 dello Statuto pontificio diceva; Vi sarà un Consiglio di Stato, composto di dieci Consiglieri e di un corpo di Uditori non eccedente il numero di ventiquattro, tutti di nomina sovrana.