Rassegna storica del Risorgimento
STATO PONTIFICIO
anno
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1939
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pagina
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1455
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Nuove ricerche sugli inìzi del Pontificato di Pio TX, ecc. 1455
lumi il Ministero in tatto ciò che gli potrà occorrere, ma come corpo aderente al Sovrano deve essere l'ultimo anello di congiunzione del potere amministrativo.
Monsig. Vice-Presidente vista la necessità di separare le due questioni cioè del Presidente del Consiglio, e del numero degli Uditori ha proposto la prima formulata nel seguente modo.
Il Consiglio di Stato si compone di dieci Consiglieri tra i quali sarà scelto dal Sovrano il presidente.
E fattasi la votazione è stata approvata l'ammenda sud. da 15 voti favorevoli sopra uno contrario. E
Quindi si è passato alla seconda questione, ed il Sig. Avv. Piacentini ha proposto la seguente nuova ammenda.
addetto al Consiglio di Stato un corpo di Uditori non eccedente il numero di 24 .
Posta in deliberazione ne sono risultati otto voti a favore, ed otto coutrarj, ed essendosi per la parità fatto luogo al voto di preponderanza di Monsig. VicePresidente è rimasta esclusa avendo egli votato con la parte contraria.
Il medesimo Sig. Avvocato ha quindi proposto quest'altra ammenda.
È addetto al Consiglio di Stato un corpo di 24 uditori. Tanto i Consiglieri quanto gli Uditori sono di nomina Sovrana.
E alla maggioranza di 10 voti favorevoli sopra 7 contrarj è stata ammessa.
Si è posto in discussione l'articolo 2 intorno al quale sembrava al Sig. Avv. Van-nutelli fosse inutile di ricordare la qualità che debbono avere i Consiglieri dovendosi ritenere che a queste si avrà riguardo dal Sovrano nella scelta dei soggetti.
Il Sign. Professor De Rossi ha perà fatto osservare che anche l'articolo 9 del Motuproprio sulla Consulta di Stato indicava le qualità necessarie dei Consultori, e che la indicazione portata dal presente Articolo era opportuna per rammentare sempre i requisiti di cui debbano esser forniti i Consiglieri di Stato.
Messo a partito l'articolo è stato approvato olla maggiorità di 15 voti sopra uno contrario.
Gli articoli 3, 4, e 5 sono rimasti approvati.ad unanimità di voti.
In quanto all'articolo 6 che designa le attribuzioni del Consiglio il Sig. Avv. Lunati ha avvertito la gran questione che si presentava a risolvere secondo le leggi di altri luoghi il Consiglio di Stato deve essere sentito dal Ministero in taluni casi, ed in altri casi nò. Opina egli che il Consiglio debba sempre essere sentito allorché si tratta di emanare ordinanze regolamentane potendo soltanto andare esenti da questa regola le ordinanze esecutorie dei Ministeri. Opina che al tempo stesso che i Ministri sono obbligati di dirigersi al Consiglio di Stato siano in libertà di risolvere, e che per ben determinare i casi nei quali il Consiglio di Stato debba essere sentito si dovrebbe rimandare l'Articolo alla Sezione. *)
Il Sig. Avv. Piacentini crede all'opposto che non facendosi dalla leggo alcuna distinzione possa essere in facoltà dei Ministri di sentire o non sentire il Consiglio di Stato, e nello stesso modo opinando il Sig. Avv. Santucci riflette che il Consiglio si caricherebbe di responsabilità togliendola al Ministero.
') Le attribuzioni del Consiglio di Stato erano fissato dall'art. 63 dello Statuto: Il Consiglio di Stato è incaricato, sotto la direzione del governo, di redigere i progetti di legge, i regolamenti d'amministrazione pubblica, e di dar parere sulle difficoltà in materia governativa. Con apposita legge può essere conferito al medesimo il contenzioso amministrativo.