Rassegna storica del Risorgimento

STATO PONTIFICIO
anno <1939>   pagina <1458>
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Alberto M. Ghisalberti
Oltre al Sig. Marchese Paninoci e Conte di Campello assentì dalla Capitale, non sono intervennti alla Sessione il Sig. Principe Barberini trattenuto da altre occupazioni di pubblico interesse, ed i Signori Conte Mastai ed Aw. Benedetti impediti da indisposizione di salute.
Il Sig. Aw. Ciofi Segretario della Sessione Legislativa ba tenuto proposito delle modificazioni intorno all'art. 6 e 16 del regolamento provvisorio sul Consiglio di Stato, delle quali rimase incaricata la Sezione per distinguere i casi in cui avrebbe dovuto il Consiglio essere necessariamente sentito dal Ministero.
.L'articolo 6 sarebbe stato pertanto cosi concepito Il Consiglio di Stato può essere richiesto del suo parere sopra i progetti di legge, e risponde a tutte le questioni che gli sono sottoposte dai Ministri. Può ancora essere incaricato di compilare i progetti di legge. Deve essere necessariamente richiesto del suo parere sopra i regolamenti di pubblica amministrazione.
L'articolo 16 sarebbe stato riformato come appresso I regolamenti di pubblica Àmm.iie dovranno sempre essere discussi in adunanza generale .
Non si è dissimulato che nell'adottare le due nuove proposte il parere della Sezione non fu unanime essendosi manifestali tre voti a favore, e due contro.
Quindi il Sig. Aw. Lunati, Sig. Aw. Ciofi, e Professor De Rossi prendendo a sostenere la opinione della maggiorità della Sezione osservavano non potersi prescin­dere dalle distinzioni indicate nell'articolo 6, sia perchè la Sezione era in obbligo di demarcare la diversità dei casi nei quali il Consiglio doveva essere interpellato per corrispondere all'incarico avuto dalla Consulta nell'antecedente Sessione; sia perchè vi sono leggi che i Consigli rappresentativi possono proporre e discutere senza che il Consiglio di Stato vi debba essere sentito; sia perchè dicendosi nello Statuto che il Consiglio redige i progetti di legge e regolamenti sotto la direzione del Governo sembrava che per alcuni casi la interp eli azione potesse essere facoltativa.
Per l'opposto il Sig. Aw. Piacentini, e con lui il Sig. Aw. Santucci hanno rifletè tutto che il Consiglio di Stato deve, secondo si esprime la legge, esaminare i progetti e regolamenti, e perciò non doversi ammettere le espressioni anzidette le quali portano che il Consiglio possa essere richiesto del suo parere.
Monsignor Vice-Presidente ha rilevato che dandosi dallo Statuto le norme gene­rali circa le attribuzioni del Consìglio, non sembrava rimanesse impedito alla Consulta di discendere alle norme speciali nella circostanza di dover proporre un regola­mento, e riteneva atnmisssibile sotto di questo rapporto ogni espressione tutte le volte che non ai fosse opposta la legge.
Avendo però i predetti Signori Aw. Piacentini e Santucci insistito Bulla redazione dell'artìcolo in modo diverso, hanno proposto la seguente ammenda.
Il Consìglio di Stato è incaricato sotto la direzione del Governo di redigere i progetti di legge, i regolamenti di amministrazione pubblica, e dà parere intomo alle difficoltà occorrenti in materia governativa.
Ninn regolamento di Amministrazione pubblica potrà aver luogo senza esserne stato inteso l'intero Consiglio.
Il Consesso ha creduto di porre in deliberazione tale ammenda come più lontana dalla prima proposta riservandosi di mettere a voti la nuova redazione dell'artìcolo progettata dalla Sezione, nel caso che la predetta ammenda rimanga esclusa.
Fattasi però la votazione è rimasta approvata con maggiorità di nove voti sopra eette contrarj, e con dichiarazione di essersi provveduto con ciò anche al disposto delTartJcolo 16 da lasciarsi come si trova nel regolamento.