Rassegna storica del Risorgimento

STATO PONTIFICIO
anno <1939>   pagina <1464>
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Alberto M. Ghisalberli
rapporto, e che si voleva percepire dagl'Impiegati doganali, come una tredicesima mensualità dell'anno.
Il SECONDO TITOLO .UELLE SPESE in cui si tratta dei dazj di consumo e macinato ha richiamato l'attenzione del Consesso per la partita di 12/m che si paga ai fratelli Men-cacci in forza di transazione, e che non essendo bastantemente giustificata aveva creduto la Sezione di annullarla nel preventivo presente. Il Consesso peraltro avendo riflettuto che tale pagamento derivava da transazione conclusa in seguito di giudiziale speri­mento di ragioni, ha opinato di conservare la partita nel preventivo e che non si possa adottare la proposta diminuzione.
Sul Tit. 3 REGALIE DE* SALI E TABACCHI E SALINE DELLO STATO non è caduta alcuna osservazione in contrario, presentandosi nel rapporto della Sezione non altro che una rettificazione di cifra.
Così ancora è rimasto approvato il titolo 4 SPESE PER LE TASSE E DIRITTI DIVERSI poiché ivi si tratta unicamente di dover dimostrare gli aumenti e le diminuzioni a cui la spesa è andata soggetta.
Per ultimo il titolo 5 DELLE SPESE GENERALI è rimasto approvato intieramente, essendosi dal Consesso convenuto a pieni voti in tutto ciò che si era proposto dalla Sezione nel suo rapporto.
Datosi termine alla discussione del preventivo delle Dogane si è passato a trattare del rapporto della Sezione amministrativa sul diritto esclusivo goduto dalla Va Cap­pella del SS.mo Sagramento della Cattedrale di Urbino di raccogliere gli stracci, e vendere la carta nella Provincia di Urbino e Pesaro.
Non sembrava al Sig. Aw. Vannutelli che la privativa allegata dalla Cappella potesse sostenersi, dopo che per legge gen.le emanata col moto-proprio dalla Sa: Me: Papa Pio VII del Luglio 1816, rimasero abolite le privative.
Su di che si osserva dal Sig. Aw. Santucci che non tutte le privative furono abo­lite, ma talune soltanto, come le feudali, e quelle di coattiva macinazione, senza ledere anzi il diritto privativo di erigere nuovi molini.
Il Sig. Conte Mastai opinava che un privilegio contrario all'esercizio libero dei di­ritti generali, e che inceppa la industria, e coartala proprietà altrui non potesse sussistere.
Si rifletteva da Monsig. Vice-Presidente che altra volta la privativa della Cappella rimase abolita per darla ad un privatane generale, quando dal Governo si immaginò di formare un provento Cam.Ie della raccolta dello straccio in tutto lo Stato. Fu allora che olla Cappella venne accordato un compenso, e questo poteva sembrare giusto trattandosi di spogliarla dell'esercizio di un diritto per investirne un altro. Abolita però in oggi la privativa gen.le le cose sarebbero cangiate dì aspetto, e le ragioni che si producono dalla Cappella potrebbero soffrire qualche eccezione.
Il Sig. Principe Barberini dopo di aver messo in vista che il privilegio era stato dato con autorità Pontificia ha progettato una ammenda divisa nei seguenti tre capi.
1 Che la privativa sia dichiarata in opposizione alle circostanze, ed altre esigenze de' tempi.
2 - Che ri debba l'indennizzo alla Cappella in somma da liquidarsi.
3 - Che la Provinola non debba soffrirò un poso per una disposizione giove­vole nou già alla sola Provincia come si suppone* ma al commercio dello Stato .
Posta pertanto in deliberazione la predetta ammenda è stato approvato alla maggiorilo di 12 voti contro 2.
Si è proposto in seguito altro rapporto delle 2 Sezioni riunite 2* e 4* tendente a far conoscere alla Consulta Gen.le per mezzo del loro Presidente le ragioni per lo