Rassegna storica del Risorgimento
STATO PONTIFICIO
anno
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1939
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pagina
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1466
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1466 Alberto M. Ghisalberti
Lo stesso Sig. Aw.to ha inoltre informato il Consesso della esistenza presso la Sezione legale di una posizione relativa al progetto di transazione tra la K. C. A. ed
I Fratelli Gio.. e Giuseppe Graziosi. Ha egli esposto che trattandosi di un affare assai grave si rese necessario alla Sezione di procurarsi in principio notizie maggiori di quelle che si potevano avere dalla posizione trasmessa dal Ministero delle Finanze. Avvenne poi che per la chiamata al Ministero del Sig. Professor De-Rossi e del Sig. Aw.to Limati, per la susseguita morte del Consultore Aw.to Benedetti e per essersi astenuto
II Sig. Aw.to Piacentini difensore dei Graziosi dal prender parte nella questione di che si tratta, la Sezione si ridusse a due soli individui che non potevano assumere sopra d i loro la responsabilità di una relazione e parere. In questo stato di cose la Consulta dovendo cessare dalle sue attribuzioni per il disposto dallo Statuto Fondamentale ha risolato che sia da rimettersi sollecitamente la indicata posizione al Ministero delle Finanze.1)
sorte difficoltà e brighe e sarebbe stato alterato il principio consacrato nell'ultimo motu-proprio del 29 dicembre sulla responsabilità dei ministri . A parere del Ministero era più opportuno limitarsi a fissare il valore della parola appalto. Tuttavia parve al Consiglio dei Ministri che la questione fosse molto più grave di quello che ne opinasse il Ministro delle Finanze , tanto più che la retta intelligenza dell'art. 23, n. 4 del motu-proprio sulla Consulta di Stato è di molto interesse per tutti i Ministeri (visi dice infatti che la Consulta di Stato deve essere intesa nel compilare, riformare e modificare leggi). Con elaborata risposta la sezione legislativa dichiarava il proprio dissenso dalla interpretazione del Ministro dello Finanze, anche per la lettera e Io spirito del successivo art. 25 nel quale essa trovava lo sviluppo della questione e il modo per risolverla . Tanto più che l'art. 10 del motu-proprio sul Consiglio dei Ministri faceva esplicito riferimento agli articoli 23 e 25. Quindi, a parere della sezione, non poteva parer dubbio sul doversi sentire la Consulta di Stato anche negli affari non contemplati nell'art. 23 ma enunciati collettivamente nell'art. 25. Ma quali erano questi affari? quelli cioè che oltre lo esser propri del rispettivo dicastero sono insieme interesse particolare e locale , esclusi quelli di mera disciplina interna dei rispettivi dicasteri . Pertanto tutti i contratti tranne quelli che riguardino l'interna amministrazione degli uffici rispetto ai locali, ed a quanto può esser necessario per condurli . La Consulta non si nascondeva che da questa interpretazione potevano nascere inconvenienti ma dessa non è chiamata a riformare la legge, bensì ad interpretarla, ed è forza perdo che le dia quella interpretazione, cui viene spinta dalla combinazióne delle disposizioni attualmente vigenti. Ogni altra interpretazione avrebbe reso del tatto inefficace l'art. 25 del motu-proprio sulla Consulta di Stato e in parte l'art. 10 di quello sul Consiglio dei Ministri. Quindi la sezione legislativa propone che piaccia dichiarare doversi sentire la Consulta di Stato in tutti i contratti siano o non stano appalti, tranne quelli che riguardino l'interna azienda dei rispettivi dicasteri . Ma questo elaborato rapporto risultava inutile per la cessazione della Consulto. Una nota autografa del Pennini dichiarava infatti: Attesa la cessazione della Consulta e nuova disposizione di cose, si rimette agli atti .
i) Diceva, infatti, l'art, 67 ridi Statuto fondamentale pel governo temporale degli Stati di Santa Chiesa: L'attuale Consulta di Stato cesserà venti giorni innanzi che siano aperti ' Consigli. Intanto essa proseguirà nell'esame del preventivo ed altre materie amministrative, che le sono state o le saranno rimosse. Anche del lavoro preparatorio per la riforma dei tribunali non si fece in tempo a parlare in adunanza generale, Ved. quanto ebbe a dire il De Rossi al Consiglio dei Deputati il 30 giugno, il 12 e il 28 luglio, Assemblee eifc., voi. VI, pp. 177-178, 300, 455-456.