Rassegna storica del Risorgimento
AUSTRIA ; ESERCITO ; SARDEGNA (REGNO DI)
anno
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1939
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pagina
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1129
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Sulla condizione giurìdica dei Lombardi ecc. 1129
Soggiùnge rari. 4: H Governo, mancando alcuni dei requisiti indicati nell'art. 3 rigetta la domanda esprimendo i motivi.
Per poter dunque chiedere con effetto la emigrazione, gli ufficiali lombardi dovrebbero esibire la prova che non sussiste nessun impedimento in conseguenza delle particolari obbligazioni ad essi imposte dal loro impiego nell'esercito austriaco, dalle loro condizioni militari. Questa prova non può consistere che nel certificato di dimissione rilasciato dall'autorità militare, e questa appunto è la prova che essi sono nella impossibilità di produrre. Essi hanno già dato la loro dimissione, ma il governo austriaco ha formalmente dichiarato che non voleva rilasciare i certificati di dimissione, e non li volle rilasciare appunto perchè volle che i dimissionari continuassero a rimaner soggetti al rigore delle leggi militari, perchè volle ad essi impedire l'esercizio della facoltà di emigrare. Chiedere in tale stato di cose l'emigrazione sarebbe non solamente far un atto manifestamente inutile per lo scopo che si contempla, ma provocare altresì con una temeraria domanda la indignazione dei governanti austriaci.
Awertesi ad ogni buon fine che gli stessi proclami di Radetzky non promettono già di accordare a qualunque suddito la emigrazione. Vi è detto soltanto che la emigrazione può venir domandata secondo le vigenti leggi, con la quale frase si convalidò la necessità di osservare le norme che regolano e limitano la facoltà di emigrare. Ognun sa che il Governo austriaco, spaventato dalle tante domande di emigrazione che vennero presentate, usa di tutto il rigore nell'applicazione di queste norme, alle quali non è certo sperabile che si voglia fare qualche eccezione a favore dei militari più assai compromessi verso l'Austria dei semplici cittadini.
HI -QUESITO
Esclusi gli ufficiali dall'amnistia, ne viene la conseguenza, che la loro sorte è in balìa del Governo austriaco. Ad ogni istante può venir aperto contro di essi il processo per altro tradimento, processo che finirebbe con l'applicazione della più severa tra le pene militari, e con la totale rovina delle loro sostanze.
Aggiungasi, che fatta anche astrazione dal criminale processo,il Governo austriaco potrebbe recar danni gravissimi a questi infelici. Infatti la semplice accettazione del servizio militare nell'armata sarda li costituisce senz'altro emigrati illegalmente a termini dell'art. 7 della succitata Patente 26 marzo 1832, e li espone quindi a tutte le penali conseguenze della emigrazione illegale.
IV QUESITO
Che devono dunque fare gli ufficiali lombardi? Nulla verso il Governo austriaco poiché qualunque loro domanda sarebbe respinta non solo, ma sinistramente interpretata. Ad essi non rimane che invocare il patrocinio del Governo di S. M. il quale non ricuserà certamente la sua protezione a chi per avergli offerti i suoi servizi si trova ora nel più grave pericolo.
Fino da quando fu cretto l'armistizio di Novara, S. M. il Re mostrò di avere a cuore la sorte di tanti infelici, e quindi volle espressamente riservarsi la facoltà di conservare nel suo esercito alcuni tra gli ufficiali esteri che aveva assunto al suo servizio. Non si tratta ora che di pregare il Re a voler comprendere tra questi ufficiali quelli tra i Lombardi cui è tolta ogni altra speranza sia d'amnistìa aia d'emigrazione ed a voler ciò dichiarare esplicitamente al Governo dell'Austria. In tal modo si schivano tutte le difficoltà e si assicura la sorte di questi infelici.
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