Rassegna storica del Risorgimento
AUSTRIA ; ESERCITO ; SARDEGNA (REGNO DI)
anno
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1939
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pagina
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1131
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Sulla condizione giuridica dei Lombardi ecc. 1131
utilmente esercitata. Sussistono le conseguenze degli atti anteriori alla ratifica perchè essendo stati consumati in esecuzione dell'armistizio e finché l'armistizio era in vigore, costituiscono un fatto legalmente compiuto il quale ha prodotto e continua a produrre tutti gli effetti che sono propri di esso, ha cioè dato vita ad un diritto, che ormai è un diritto acquisito. Invece gli atti posteriori, risolvendosi nell'esercizio di una facoltà cessata col cessare dell'armistizio, nel cui luogo subentra il trattato, mancherebbero di legale fondamento. Viene da ciò che gli ufficiali conservati prima della notifica godrebbero dei vantaggi inerenti al patto d'armistizio, e che ne rimarrebbero spogliati quegli ufficiali che il Re soltanto dopo dichiarasse di voler conservare.
Per buona sorte dipende dal Governo del Re l'evitare questa obbiezione. Basta ch'esso dichiari prima della notifica del trattato quali tra gli ufficiali lombardi intende di conservare nell'esercito sardo.
Ad ottenere con tutta sollecitudine siffatta dichiarazione siano precipuamente rivolte le cure degli ufficiali lombardi i quali tutto devono sperare dalla generosità e dalla filantropia del Governo del Re.
Conchiudendo, è urgente:
I* Che il Governo sardo rilasci nominativamente a ciascuno degli ufficiali lombardi un atto con cui dichiari che il Re usando della facoltà riservatasi nell'art. 2 dell'armistizio 26 marzo 1849 trova di conservarlo nell'esercito sardo.
IL Che il Governo sardo comunichi tosto al Governo austriaco il nome degli pfficiflìi lombardi che il Re valendosi di detta facoltà intende conservare nel proprio esercito.
Giova il primo atto perchè offre ai singoli ufficiali un mezzo con cui provare in ogni caso all'Austria la loro buona fede e ottenere, a quiete ristabilita, anche la regolare emigrazione.
È necessario il secondo perchè l'Austria non opponga al Re di aver .troppo tardi esercitata la fa colta riservatagli dall'armistizio e perchè poi sappia a quali tra gli individui lombardi si estendono le conseguenze dell'art. 2 dell'armistizio e contro quali tra essi debba quindi prescindere per ogni ulteriore vessazione.