Rassegna storica del Risorgimento

EMIGRAZIONE POLITICA
anno <1940>   pagina <1078>
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B VITA DELL'ISTITUTO
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI L'ISTITUTO. - Per ade-rìre al desiderio espresso da molti soci pubblichiamo i decreti che regolano la vita dell'Istituto e la sua posizione nella Giunta Centrale degli Studi Storici.
1) Coordinamento degli Istituti storici ce Vittorio Emanuele HI per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia:
Veduti i Regi decreti 25 novembre 1883, n. 1775 (serie 3), 24 maggio 1896, n. 191, 23 febbraio 1911, n. 185 e 19 giugno 1913, n. 975, regolanti la fondazione di un Istituto storico italiano con sede in Roma;
Vednti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3011, e 5 agosto 1927, n. 1736, relativi alla istituzione di una Scuola storica nazionale, annessa all'Istituto storico italiano su menzionato;
Veduto il R. decretolegge 16 luglio 1925, n. 1343, contenente disposizioni per 1* Istituto storico italiano e la Scuola storica nazionale;
Vedati i Regi decreti 17 maggio 1906, n. 212, 22 novembre 1906, n. 730, 14 giu­gno 1908, n. 299,27 dicembre 1908, n. 793 e 9 ottobre 1919, n. 1985, nonché il Regio decretolegge 23 ottobre 1924, n. 1821, riguardanti tutti l'istituzione, la composizione e le finalità del Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento;
Veduto il R. decretolegge 9 novembre 1925, n. 2157, relativo alla istituzione in Roma della Scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato nazionale suddetto;
Veduto il R. decreto 29 luglio 1933, n. 1043, col quale è stato approvato il nuovo statuto della Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano;
Veduto il R. decretolegge 21 settembre 1933, n. 1333, che ha dettato provvedi­menti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, lettere ed arti;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100:
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare norme per il coordina­mento dei suddetti Istituti di studi storici, al fine di adeguare le loro attività alle esigenze politiche e culturali del Regime;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. L'Istituto storico italiano, istituito con R. decreto 25 novembre 1883, n. 1775 (serie 3*), assume il titolo di Regio Istituto storico italiano per il medio evo.
ESBO ha il compito di provvedere alla pubblicazione delle fonti per la storia italiana dal 500 al 1500.
Art. 2. È istituito in Roma il Regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea con lo scopo di provvedere alla raccolta ed alla pubblicazione delle fonti relative all'età moderna e contemporanea, dal 1500 alla Grande guerra vittoriosa.
Art. 3. La Scuola storica nazionale di cui al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3011, assume la denominazione di Scuola nazionale di studi medioevali ed è posta alla dipendenza del Regio Istituto storico italiano per il medio evo.
La Scuola di storia moderna e contemporanea istituita in Roma con R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157, presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgi-mento, è posta alla dipendenza del Regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea. L'Istituto soprintenderà ai funzionamento della biblioteca del Risor­gimento, retta da un conservatore nominato mediante concorso per titoli ed esame