Rassegna storica del Risorgimento
EMIGRAZIONE POLITICA
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1940
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Vita dell'Istituto
Roma e la cura del Museo centrale del Risorgimento resterà affidata al Regio Istituto storico per l'età moderna e contemporanea.
Art. 9. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.
Art. 10. Entro il 1935, su proposta della Giunta centrale per gli studi storici, il Ministro per l'educazione nazionale provvedere al riordinamento di tutte le istituzioni storiche del Regno, creando eventualmente o sopprimendo Reali deputazioni e Società di storia patria.
Art. 11. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mondando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi 20 luglio 194-XII.
VITTORIO EMANUELE
Mussolini Jung Ercole .
2) Mutamento di nome Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.
Veduto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XHI, n. 2124;
Veduto l'art. 8 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XHI, n. 107;
Veduto l'art. l,u. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerato che la Società Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano, per le sue finalità e per ì compiti che le sono assegnati, è da considerarsi un ente pubblico;
Considerato che la Società stessa ha in custodia le bandiere dei Reggimenti disciolti e che pertanto anche ragioni ideali consigliano di adeguarne il nome alle finalità;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Educazione Nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. La Società Nazionale per la Storia del Risorgimento assume la denominazione di Regio Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.
Art. 2. Nello statuto dell'ente predetto, approvato con Nostro decreto del 29 luglio 1933-XI, n. 1043, agli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7 olle parole Società Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano o Società sono sostituite rispettivamente quelle Regio Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e Regio Istituto restando invariata ogni altra disposizione di esso.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, il 20 giugno 1935XDX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini de Vecchi di Val Cismon .
3) Statuto - Art. 1. È costituito in Roma il Regio Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano con il fino di promuovere la conoscenza della Storia del Risorgimento come creazione dell'Unità Italiana e come presupposto della Rivoluzione fascista.