Rassegna storica del Risorgimento
EMIGRAZIONE POLITICA
anno
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1940
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pagina
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1081
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Vita dell'Istituto 1081
Art. 2. L* attività dell* Ente si svolgerà nel modo seguente: o) pubblicare e illustrare documenti Telativi al Risorgimento Italiano; o) compiere opera presso i privati perchè i documenti di interesse nazionale siano donati, dati in deposito o venduti ai pubblici archivi in modo da evitarne la dispersione e da renderne agevole la conoscenza;
e) pubblicare o incoraggiare la pubblicazione di elenchi di documenti in modo da rendere agevole la consultazione e lo studio, avviando la pubblicazione di un repertorio bibliografico, cronologico, topografico, iconografico della Storia del Risorgimento;
d) pubblicare una Rassegna Storica del Risorgimento Italiano;
e) promuovere e incoraggiare pubblicazioni per diffondere in ogni classe sociale la conoscenza della Storia del Risorgimento;
f) istituire corsi di conferenze, letture o celebrazioni patriottiche volti al medesimo fine.
Art. 3. Il Regio Istituto ha un Presidente nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro dell' Educazione Nazionale. Il Presidente nomina una Consulta composta:
a) di cinque membri scelti fra i più autorevoli studiosi della Storia del Risorgimento;
6) dei Presidenti dei Comitati locali di cui nell'allegato elenco.
I consultori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
II Presidente nomina, tra i membri della Consulta, un Vice presidente e un Segretario amministrativo e due revisori dei conti. I cinque membri della Consulta di cui alla lettera a) costituiscono la Giunta che coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua azione. Il Presidente provvede a quanto è necessario per il conseguimento dei fini sociali, amministra i fondi, dirige la Rassegna Storica del Risorgimento. Nessuna pubblicazione può esser compiuta dai Comitati locali senza autorizzazione del Presidente del Regio Istituto.
Art. 4. Alla diretta dipendenza del Presidente, sono organi periferici del Regio Istituto i Comitati dei quali nel prospetto allegato al presente Statuto sono indicate le sedi e le circoscrizioni. Nuovi Comitati possono essere istituiti soltanto per determinazione del Presidente, il qualenomina i presidenti dei Comitati.
Art. 5. L* ammissione al Regio Istituto deve essere approvata dal Presidente, sia per i soci ordinari che per i vitalizi. Ogni socio è tenuto a pagare lire 25 ali* anno. L'obbligo è triennale. Il socio che non abbia .disdetto l'associazione almeno tre mesi prima del compimento del triennio s'intende riconfermato per il triennio successivo e cosi di seguito di triennio in triennio. Sono ammessi tra i soci anche enti pubblici o privati, i quali saranno rappresentati da nn delegato. Essi pagheranno una quota di lire 40 all' anno. Sono soci vitalizi, coloro che versano una volta tanto almeno lire 400 se persone singole, almeno 600 se Ente Pubblico o Privato. Il Presidente del Regio Istituto pud conferire il titolo di socio onorario a coloro ' che abbiano in modo eminente cooperato ai fini sociali. Ogni socio ha diritto alla Rassegna Storica del Risorgimento. Per l'acquisto delle altre pubblicazioni compiute dalla Presidenza o dai Comitati saranno concesse ai soci speciali agevolazioni.
Art. 6. - il Presidente del Regio Istituto convocherà almeno una volta ali* anno la Consulta.
Spetta al Presidente di convocare a Congresso i soci nella data e nel luogo da lui determinati. D Congresso sarà da lui presieduto. Alla Consulta sarà sottoposto il bilancio annuale dell*Istituto e sarà data relazione sull'andamento generale dell'Istituto stesso. Le deliberazioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza' assoluta dei presenti.
Art. ?. - I fondi formati dalle contribuzioni dei soci vitalizi, da donazioni e lasciti al Regio Istituto per la Storia del Risorgimento devono essere versati alla Presidenza e costituire mi fondo intangibile fino al raggiungimento dello somma di L. 25.000.