Rassegna storica del Risorgimento

MAMIANI TERENZIO
anno <1940>   pagina <358>
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358 Ebe Filippini
uomini al bene assoluto,- e le orìgini, cioè Dìo e il suo comando di conformare le proprie azioni all'ordine universale.
Di modo che il diritto rientra nella morale come la specie nel genere, l'applicazione nel principio, il complemento accidentale nel tutto sostanziale.
Condizione necessaria per mantenere intatto l'ordine morale eterno è l'equa retribuzione dei premi e delle pene, in maniera che la giustizia sia una dispensazione autorevole di beni e di mali adeguati al merito e demerito delle opere. !> Il bene riscuote il bene, il male riscuote il male: ecco il principio fondamentale della giustizia penale; se il male desse origine al bene o restasse impunito, l'ordine morale sarebbe turbato; la legge morale sarebbe vana perchè senza efficacia, contraddittoria perchè contraria al desiderio istintivo del bene, inganna­trice perchè ordinerebbe un'azione a noi dannosa. La pena perciò mira solo a far espiare, ma anche preserva, in quanto gli uomini la infliggono per ristabilire l'ordine perturbato dalla violazione della legge.2)
L'applicazione del principio della retribuzione della pena al male compiuto deve avvenire solo quando l'ordine morale venga effetti­vamente sconvolto, e non quando l'infliggere la pena produrrebbe mag­gior danno che vantaggio. Inoltre il diritto di punire deve essere esercitato quando esistano leggi redatte dai migliori, e soltanto se il giudice è competente, e vi è la dimostrazione piena e la convinzione assoluta della colpa del reo.
D diritto di punire spetta alla società che Io esercita per mezzo dei suoi rappresentanti, non al privato; quest'ultimo non potrebbe applicare la giustizia penale, perchè:
1) non ha tanta forza coercitiva da impedire al reo di esercitare la propria e da evitare che l'applicazione della pena si trasformi in lotta feroce;
2) non ha a propria disposizione i mezzi necessari per la sco­perta della prova sicura del reato e l'identificazione del reo;
3) non è mai innocente di fronte alla legge e non può perciò colpire altri con la pena con la quale dovrebbe egli stesso essere colpito; la società è, invece, innocente, giacché non è possibile attribuire ad essa le colpe degli individui;
') Fondamenti dalla filosofìa di punire, p. 23.
2) Pur Mimiinni. quindi, sono erronee le teorìe di coloro t quali fondano U diritto di punire sull'istituto della vendetta, o sul rivelato comando di Dio, o sulla necessita della difesa individuale, o infine sulla utilità dei più; è pure falsa la dottrina della difesa indiretta del Montagnosi. V. a questo proposito Fondamenti della filosofìa del diritto, p. 251.