Rassegna storica del Risorgimento
MAMIANI TERENZIO
anno
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1940
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pagina
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362
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362 J6e FiUppori
Spontaneamente e liberamente i popoli, in origine separati, si unirono con altri affini per razza, linguaggio, costumi costituendo le nazioni, e spontaneamente per una forza insita in ogni popolo le stirpi umane tendono a riunirsi e a stringersi in federazione.
E poiché ogni popolo autonomo ha un suo proprio diritto assoluto a vivere indipendente e a unirsi con altri popoli a lui simili non è possibile costringere con la violenza a confederarsi le popolazioni che spontaneamente non deliberano di unirsi, né impedire che stirpi appartenenti alla stessa Nazione vivano separate.l)
H vincolo, che lega le genti della stessa Nazione, si spezza naturalmente, e la forza di coesione, che le tiene unite, non ha più vigore in pochissimi casi; il primo riguarda le ipotesi delle colonie, ognuna delle quali contiene il germe di un popolo che un giorno si renderà indipendente, essendo impossibile adempiere i fini sociali della nuova congregazione se non rompendo il legame colla madre patria.
E anche lecito staccarsi dalla propria nazione quando tutto il popolo dia a ciò il suo unanime consenso, oppure quando alcune delle parti della nazione soverchino le altre in modo che sia violato qualche diritto essenziale dell'uomo.
In generale ogni Nazione tende a costituirsi in Stato, poiché raramente si trovano Stati nei quali siano unite politicamente genti di diverse nazioni, e d'altronde le parti disgiunte della medesima Nazione si raggruppano, appena è loro possibile, sotto lo stesso governo politico.2)
Lo Stato, è, secondo Mamiani,
berta congregazione di famiglie la quale provvedo con leggi e con tribunali al bene proprio e alla propria tutela; tanto ebe siano competentemente adempiuti i fini della socialità e serbata possibile la progressiva perfezione dei privati e del pubblico.3)
Esso ha come elementi costitutivi non solo la contiguità dei territori che lo compongono, ma anche l'unione delle menti, degli animi dei congregati,! quali tutti partecipano alla comune volontà di vivere in un consorzio sociale e civile distinto dagli altri e di adoperarsi perchè sia adempiuto il fine sociale, cioè il progressivo perfezionamento dell'umanità.
i) Egli non ammette perciò la guerra di conquista, ma solo la guerra di difesa. La sottomissione e il dominio degli stranieri e ammissibile solo quando un popolo civilissimo assoggetti un popolo barbaro ed usi bene del suo dominio; questa violazione dei diritti dei popoli sottomessi si può giustificare per gli effetti vantaggiosi che essa arreca a questi ultimi, ma non ai giustifica di fronte al diritto, perche la forzo dev'essere adoperata per reprimere il male, non per costringere gli uomini liberi ad accettare il bene.
2) Vedi: D'alt nuovo diritto europeo, Torino, 1859, p. 46.
3) /</ 1859, p. 14.