Rassegna storica del Risorgimento
MAMIANI TERENZIO
anno
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1940
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pagina
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364
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364 Ebe Filippon
la sovranità provenga da Dio, non s'intende perchè essa debba essere riunita tutta in una sola persona, né perchè le azioni di quest'ultima debbano essere insindacabili quando siano contrarie al fine per il raggiungimento del quale essa era stata nominata, dal momento che al disopra del sovrano sta la giustizia, la verità, la ragione, in nome delle quali chi comanda può e deve essere giudicato. L)
Maggior fortuna e maggior diffusione della teoria del diritto divino hanno trovato le idee sostenute in Germania dalla scuola storica : Dio non avrebbe proprio designato i sovrani, ma lo special regime di governo d'un popolo sarebbe la manifestazione della sua volontà e della sua provvidenza, in modo che col tempo verrebbe a costituirsi una forma di sovranità adatta alle condizioni di quel determinato popolo, la quale ha i caratteri della legittimità e inviolabilità. Inaccettabile è, secondo il Mamiani, questa dottrina, perchè si fonda sul principio che il fatto col tempo si trasforma in diritto, mentre il primo mantiene sempre il carattere di contingente e non può, solo perchè ha una lunga durata, trasformarsi in principio assoluto.
E poi per quanto tempo dovrà prolungarsi un fatto per trasformarsi in diritto? E le generazioni che vissero prima della trasformazione furono sotto l'impero di un mezzo-diritto?
Si deve, infine, osservare che questa teoria fondata sul fatto e sulla tradizione non sa come spiegare gli avvenimenti straordinari ed improvvisi.2*
Si è sostenuto da molti che la sovranità stia nel popolo, o meglio, nel consorzio civile. Ma non potendo la sovranità risiedere nella comunione sociale in astratto, dovrà essere posseduta dai concreti componenti la società; ora non è certo possibile che tutti gli uomini siano sovrani, perchè mancherebbero le persone sulle quali esercitare il comando.
Né si può pensare che la sovranità sia divisa fra gli individui in modo che intiera non la possieda nessuno, ma risulti composta dai frammenti che ciascuno ha, poiché potrà essere divisibile l'esercizio della sovranità, non la sua essenza né la sua sostanza. Neppure è esatto ammettere che il popolo abbia trasmesso la sovranità ad uno o ad alcuni principi; infatti di un simile patto, accettato all'unanimità da tutto il popolo, non si ha notizia nella storia, e quand'anche esso fosse stato conchiuso, esso non potrebbe obbligare le successive generazioni che all'accordo non avevano partecipato.
*) D'un nuoto diritto europeo, p. 66 Bcg.
') Vedi a questo proposito: Discorsi cit. p. IX e D'un nuovo diritto europeo, p. 70 seg.