Rassegna storica del Risorgimento

MAMIANI TERENZIO
anno <1940>   pagina <373>
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La dottrina politica di Terenzio Marnioni 373
Infine non si può ritenere legittimo l'intervento nello Stato pon­tificio in base al concetto che il diritto canonico sia incorporato nel diritto europeo, o, per lo meno, faccia parte del diritto pubblico delle Nazioni cattoliche.
Il diritto canonico non è parte del giure europeo: e per accorgersene basta osservare le varie legislazioni degli Stati. La Russia non ammette il Papato; alcuni paesi protestanti non riconoscono l'istituzione dei vescovi; l'Inghilterra non affida al clero neppure la giurisdizione matrimoniale, e la Porta Ottomana, che si può considerare come rien­trante nel cerchio delle Potenze europee, bandisce qualunque istituzione cristiana.
Le norme della Chiesa non fanno parte del diritto pubblico delle Nazioni cattoliche, poiché queste tendono a u egare al diritto canonico il carattere di diritto pubblico. Ad ogni modo quelle parti di diritto canonico che sono recepite nelle diverse legislazioni hanno valore in ciascuno Stato particolare solo in quanto sono ormai diventate sue leggi. Di questo non può quindi il diritto della Chiesa essere imposto da uno Stato all'altro come un complesso di norme comuni a tutte le Potenze, aventi in tutti gli Stati lo stesso valore.
In conclusione, secondo il Mamiani, le eccezioni al principio del non intervento sono solo due. La prima riguarda l'intervento per impe­dire o respingere le illegittime intromissioni altrui; la seconda riguarda l'ipotesi che un illecito intervento straniero abbia creato in un paese uno stato di cose non naturale e dannoso, gli effetti del quale durino anche dopo che gli stranieri si siano ritirati.
Se le condizioni politiche dello Stato danneggiato sono quelle create dalla Potenza straniera interveniente, senza che il popolo di essa abbia contribuito a peggiorarle, sarà legittimo l'intervento di uno Stato che elimini gli effetti remoti, ma pregiudizievoli e contrari alla giustizia, creati dall'azione del primo interveniente.
Sconsigliabile è, invece, l'intervento di una Potenza straniera, quando, per mezzo di essa, il popolo abbia ottenuto dal proprio sovrano una Carta costituzionale, nella quale si concedono la libertà e le gua­rentigie pubbliche. Infatti, non appena mancherà l'aiuto dello Stato che s'è intromesso, verranno meno anche le libertà costituzionali; inoltre l'intervento per la creazione o il mantenimento di una data forma di governo è sempre pericoloso, perchè gli stranieri con la scusa di tutelare il nuovo regime politico dalle altrui offese lo impongono a ohi lo dovrebbe instaurare con la massima spontaneità, dando così origine ad una dannosa intromissione di stranieri nello Stato.