Rassegna storica del Risorgimento
MAMIANI TERENZIO
anno
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1940
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pagina
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374
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374 Ebe Filippon
L pure ingiustificato l'intervento ia uu Ente politico, i cittadini del quale violino la legge morale e i principi fondamentali di giustizia sociale. Grozio ammette il caso suddetto come uno di quelli die possono dare origine ad una giusta guerra, poiché, secondo il diritto naturale, spetta ad ogni individuo e quindi ad ogni Stato, che è l'individuo della famiglia umana, il diritto di punire quel popolo che leda la legge morale. Ma, secondo l'opinione di Mamiaui, sebbene il diritto di punire non derivi interamente dalle necessità sociali, né trovi la sua ragion d'essere soltanto nella volontà di tutelare il consorzio civile, tuttavia a quella necessità e a questa volontà di tutela deve commisurarsi. Quindi nessuna punizione da parte di una Potenza straniera è ammissibile nel nostro caso, poiché le ingiustizie e le violazioni della legge morale commesse entro i confini di uno Stato non minacciano la sicurezza e l'incolumità di tutte le altre Potenze.
Finora il Mamiaui aveva confutato gli erronei principi che costituiscono il fondamento del diritto internazionale; l'opera sua non è però solamente d'opposizione ma contiene le massime che dovranno d'ora in poi regolare i rapporti fra gli Stati.
Questo complesso di norme che nella utopistica concezione di lui dovrebbero essere i cardini del nuovo diritto internazionale è veramente ammirevole in quanto è inspirato ad un'alta idealità di giustizia e di eguaglianza fra i popoli, ma non è forse altrettanto attuabile nei rapporti positivi fra gli Stati, che l'interesse, la potenza e la forza hanno spesso la prevalenza sui principi di giustizia e di equità.
Anzitutto le relazioni fra i popoli devono essere pervase da uno spirito di libertà e d'indipendenza; con un movimento libero e spontaneo le genti si devono staccare l'ime dall'altre od unire in una sola Nazione.
Ogni corpus- sociale formatosi in questo modo deve rispettare l'autonomia interiore ed esteriore degli altri è le Nazioni devono vivere in concordia fraterna, stringendo rapporti commerciali e collegandosi in imprese comuni. Perciò non è da approvarsi l'istituzione di un Tribunale supremo che svolga la sua giurisdizione su tutti gli Stati europei; le Nazioni libere devono spontaneamente aderire ai principi di giustizia ed osservare i patti che regolano le loro relazioni senza che i giudici impongano l'osservanza degli uni e degli altri coercitivamente.
E poiché nessuno Stato ha autorità sui pari suoi né può sottometterli alla propria volontà, se in un Congresso si prendano deliberazioni riguardanti tutti o molti degli Stati che vivono sotto la stessa legge